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Ordinanza — n. 21408/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal regarding recidivism and sentencing discretion in drug possession case.

Numéro de cause Ordinanza — n. 21408/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for failing to address arguments raised by the Court of Appeal and for lacking sufficient reasoning on sentencing. The appellant challenged the conviction for cocaine possession, arguing that contested recidivism was not properly excluded and the sentence was excessive. The court upheld the lower court's decision, noting that the appellate court correctly balanced statutory mitigating circumstances against the proven recidivism and exercised its discretionary power within legal limits.

Regeste Legislator

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Art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/1990; Art. 133 cod. pen.: The Court of Appeal must substantively verify if recidivism indicates dangerousness to justify increased punishment, and sentencing discretion within statutory limits is not subject to cassation review unless arbitrary or illogical.

Mots-clés

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drug possession conviction contested recidivism sentencing discretion appellate review standards cassation inadmissibility réitération d'infractions pénales contrôle de la peine récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

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Art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/1990
Art. 133 cod. pen.
La Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
La Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.

Jurisprudence citée

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Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, De Silvio
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Il sindacato di legittimità è, infatti, ammissibile solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S.
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Texte complet

nsigliere Maria Teresa Arena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Umberto Varia ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo con cui è stata confermata la pronuncia di condanna del Gip del Tribunale locale in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in due panetti del peso di 1.085,00 e 980,00 grammi:

2. Rilevato che con i'due mqtiídi ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimékalla mancata esclusione in capo all'imputato della recidiva e alla eccessività del trattamento sanzionatorio.

3. E' inammissibile il primo mótivo di ricorso perché non si confronta con gli argomenti dedotti dal giudice di appello. Va ricordato che in tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazionedell'illecito sia effettivo sintomo-di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, De Silvio, Rv. 256713).

Nel caso di specie la Corte di Appello, con un percorso argomentativo rispondente al principio sopra richiamato, ha rilevato dall'esame delle modalità del fatto e dai precedenti penali annoverati dal ricorrente che il primo giudice correttamente aveva ritenuto la contestata recidiva, sia pure ritenuta equivalente alle circostanze • attenuanti generiche, con sostanziale mitigazione dell'effetto. dell'aumento della pena. Ha, quindi ritenuto, che la condizione di recidivo reiterato impediva di dichiarare la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rilevando «la mancanza di un dato empirico ancor più significativo, in termini di valore e spiegazione del fatto, rispetto alla riscontrata sussistenza di un legame tra il nuovo episodio e i precedenti».

La maggiore pericolosità del reo si desume dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza, che ha evidenziato la gravità della condotta tenuta e la negativa personalità dell'imputato, i precedenti annoverati e il perseverare nella commissione di fatti illeciti, da ciò desumendo un maggiore indice di pericolosità.

4. Parimenti inammissibile il motivo afferente al trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice che l'ha determinata muovendo dal minimo edittale, dopo avere operato il bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata recidiva, e operando la riduzione per il rito abbreviato. In proposito va rammentato il principio secondo cui la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. Il sindacato di legittimità è, infatti, ammissibile solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196).

5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 2 P.Q.M