Legislator Jurisprudence & Législation
Ordinanza — n. 21406/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to impermissible review of fact-finding and evidence evaluation by lower court.

Numéro de cause Ordinanza — n. 21406/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appeal inadmissible because it contained impermissible criticisms regarding the reconstruction of facts and the evaluation of evidence. The lower court had found the defendant guilty of a traffic offense based on chemical tests for cocaine and witness testimony about his altered state, which the appellate court deemed properly motivated. The cassation court affirmed that these matters fall exclusively within the competence of the trial judge, whose reasoning was based on sound inferences and shared experience.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the court of cassation are inadmissible if they contain criticisms concerning the reconstruction of facts and the evaluation of evidence, as these issues are reserved to the court of first instance.

Mots-clés

Généré par l'IA
inadmissible appeal court of cassation fact-finding review evidence evaluation traffic offense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 187 cod. strada
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici del merito hanno motivatamente ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art. 187 cod.
Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
L'utilizzabilità degli esami tecnici è confermata dall'avviso orale ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. rivolto dagli operanti all'imputato.
Art. 131-bis cod. pen.
L'art. 131-bis cod. pen. è stato negato sulla scorta della gravità della condotta dell'imputato e le attenuanti generiche sono state motivatamente negate anche alla luce dei plurimi precedenti penali a carico dell'imputato, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen
L'utilizzabilità degli esami tecnici è confermata dall'avviso orale ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RO nato a ROMA il 31/08/1987 avverso la sentenza del 03/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Alessandro Sterpellone avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazibne, è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici del merito hanno motivatamente ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art. 187 cod. strada, avendo congiuntamente tenuto conto degli esami chimici compiuti sulla persona dell'imputato successivamente all'incidente, dimostrativi dell'uso di cocaina, e di quanto riscontrato dagli operanti, i quali hanno riferito di un palese stato di alterazione dell'imputato nell'immediatezza del fatto. L'utilizzabilità degli esami tecnici è confermata dall'avviso orale ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. rivolto dagli operanti all'imputato.

L'art. 131-bis cod. pen. è stato negato sulla scorta della gravità della condotta dell'imputato e le attenuanti generiche sono state motivatamente negate anche alla luce dei plurimi precedenti penali a carico dell'imputato, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibi P.Q.M