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Ordinanza — n. 21405/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding plea agreement sentencing under Art. 448 c.p.p. and 103/2017 Law.

Numéro de cause Ordinanza — n. 21405/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Mouhssine Rakik and his co-defendant inadmissible without formalities. The appellants argued the trial court lacked motivation by merely accepting a plea agreement, but the Court held that post-2017 plea sentencing appeals are strictly limited to specific grounds. Since the alleged error in fact qualification was not immediately obvious from the indictment, the Court ruled the appeals outside the permitted scope.

Regeste Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 1, comma 50, Law 103/2017: Appeals against plea agreement sentencing are admissible only for specific statutory grounds, excluding non-evident evaluative errors in fact qualification.

Mots-clés

Généré par l'IA
plea agreement sentencing Cassation admissibility fact qualification error post-2017 legislation procedural exhaustion

Dispositions légales citées

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Art. 444 et seq. of the Code of Criminal Procedure
e Mouhssine Rakik, a mezzo del proprio difensore, ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Busto Arsizio ha applicato loro la pena richiesta ai sensi dell'art. 444 e ss.
Art. 110 of the Criminal Code
Art. 73, paragraphs 1 and 4 of D.P.R. 309/1990
Art. 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod.
Art. 1, paragraph 50, Law No. 103 of 2017
In proposito va ricordato che, trattandbsi di sentenza che ha ratificato 1 t ol'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n.
Art. 610, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure
Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili "senza formalità" ai sensi del disposto dell'art. 610, co.
artt. 110 cod. pen
in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.

Jurisprudence citée

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Sezione 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842

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Texte complet

e Mouhssine Rakik, a mezzo del proprio difensore, ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Busto Arsizio ha applicato loro la pena richiesta ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4 d.P.R. 309/1990 per avere detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente di diverso tipo (hashish e cocaina) del peso di oltre 300 grammi.

2. Con i ricorsi proposti si deduce il vizio di motivazione poiché il giudice, nel pronunciare la sentenza non ha esercitato alcun potere di controllo limitandosi all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.

3. I ricorsi sono inammissibili in quanto fondati su motivi non proponibili in sede di legittimità. In proposito va ricordato che, trattandbsi di sentenza che ha ratificato 1 t ol'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illega'lità della pena o della misura di sicurezza»).

Al riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842, in motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso).

4. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili "senza formalità" ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5, cod. proc. pen. con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende per ciascuno. P.Q.MIN CANCF' r.RIA 1110 G 026