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Ordinanza — n. 21382/2026 — snpen Généré par l'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and procedural bars.

Numéro de cause Ordinanza — n. 21382/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Fabrizio Levacovich inadmissible, rejecting arguments regarding the reclassification of the crime, prescription, and excessive sentencing. The court ruled that the appellant's submissions merely repeated points already addressed and dismissed in the Court of Appeal without providing new, specific legal criticism. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict requirements for admissibility in cassation proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) and Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already decided or if it raises issues precluded by the finality of the contested judgment.

Mots-clés

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inadmissible appeal lack of specific argumentation reiteration of prior grounds procedural bars cassation admissibility motifs de cassation recours contre décision de renvoi révision du jugement pénal

Dispositions légales citées

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 648 bis cod. pen.
Letto il ricorso di Fabrizio Levacovich, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. in quello previsto dall'art.
Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Fabrizio Levacovich, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 bis cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 648 bis cod. pen
Letto il ricorso di Fabrizio Levacovich, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen.

Jurisprudence citée

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Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
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Texte complet

da: LEVACOVICH FABRIZIO nato a ROMA il 05/05/1966 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fabrizio Levacovich, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. in quello previsto dall'art. 648 cod.. pen, non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti (si vedano in particolare pagg. 9- 10 della sentenza impugnata nella quale la Corte con corrette argomentazioni logico giuridiche e conformandosi alla giurisprudenza di legittimità ha motivato in ordine alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 648 bis cod. pen.) in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che deduce la intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg. 10- 12 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichia P.Q.M