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Ordinanza — n. 21357/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion against reviewing lower court's factual reasoning.

Numéro de cause Ordinanza — n. 21357/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued the lower court's reasoning regarding theft and receipt was illogical, but the law prohibits cassation from re-evaluating factual findings or logical consistency. The court upheld the lower court's judgment as free of logical or legal defects.

Regeste Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The Court of Cassation is precluded from reviewing the factual reasoning or logical consistency of the lower court's decision, rendering appeals based on such grounds inadmissible.

Mots-clés

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cassation appeal inadmissibility preclusion of factual review logical consistency of reasoning criminal procedure preclusion reception of stolen goods recel poursuite pour escroquerie récompense

Dispositions légales citées

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Francesco Bonavoglia, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.

Jurisprudence citée

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Texte complet

nato a BARI il 23/01/1979 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Francesco Bonavoglia, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, nella specie,i1 giudice di merito, con motivazione esente da vizi logico - giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa l'estraneità dell'imputato dal reato presupposto di furto e la sussistenza del delitto di ricettazione (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara ina P.Q.M