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Ordinanza — n. 21329/2026 — snpen Généré par l'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for attempted burglary due to lack of admissibility in cassation.

Numéro de cause Ordinanza — n. 21329/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged the conviction for attempted burglary, arguing for the recognition of general mitigating circumstances and contesting recidivism. The court ruled that sentencing discretion regarding these factors belongs to the trial judge and that the lower court adequately addressed the arguments.

Regeste Legislator

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Art. 360 n. 1 lett. a, 132, 133 cod. pen.; Appeals against sentencing discretion on mitigating circumstances or recidivism are inadmissible in cassation as they fall within the trial judge's discretionary power.

Mots-clés

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attempted burglary conviction recidivism contestation general mitigating circumstances cassation admissibility sentencing discretion Italian criminal procedure inadmissible appeal tentative de vol

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 360 n. 1 lett. a c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Texte complet

I: 0455EXS) nato il 01/10/1993 avverso la sentenza del 27/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; 4._RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Hicham Ziad ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di tentato funto in abitazione; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso - con cui si censura il vizio motivazionale nonché l'erronea applicazione della legge in ordine, rispettivamente, al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nonché all'applicazione della recidiva contestata, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione al giudizio di prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuati generiche nonché al riconoscimento della recidiva, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M