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Ordinanza — n. 21317/2026 — snpen Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentative criticism of lower court reasoning.

Numéro de cause Ordinanza — n. 21317/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for crimes under Articles 416 and 453 of the Penal Code, claiming the lower court's reasoning was flawed. The Court rejected these arguments as merely repetitive of those already dismissed at the appellate level, noting they failed to provide the specific, reasoned critique required for admissibility.

Regeste Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds merely repeat those already rejected at the appellate level without providing a specific, reasoned argumentative critique of the lower court's decision.

Mots-clés

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criminal appeal inadmissibility lack of specific argument repetition of rejected grounds appellate court reasoning Supreme Court review réitération d'infractions pénales motifs de cassation participation à l'infraction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
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Texte complet

posto da: MEVO PATRIZIA nato a NAPOLI il 19/02/1957 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Patrizia Mevo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del Tribunale in sede, con la quale la medesima è stata ritenuta responsabile dei delitti di cui agli artt. 416 e 453, cod. pen. e condannata alla pena ritenuta di giustizia; Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, congiuntamente trattati in quanto strettamente connessi, che contestano la correttezza della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità dei reati ascrittile, non sono deducibili in sede di legittimità, in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838): la Corte di merito ha incensurabilmente argomentato riguardo la condotta di partecipazione, respingendo le censure - ora riproposte - volte a ricondurre a mera occasionalità il concorso nei reati-fine; quanto alla diversa qualificazione giuridica dei fatti prospettata, il ricorso ripropone una tesi argomentativamente respinta (ff. 17-18 della sentenza impugnata) e giuridicamente incensurabile; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M