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Ordinanza — n. 21302/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for threats due to inadmissible grounds and generic evidence claims.

Numéro de cause Ordinanza — n. 21302/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued violations of law regarding liability, evidence evaluation, and subjective intent, but these claims were rejected as repetitive of previously examined points and seeking an impermissible re-evaluation of evidence. The court emphasized that the lower court correctly found the material elements of the threat crime and the requisite intent, while dismissing the generic complaint about unexamined witnesses as insufficient for admissibility.

Regeste Legislator

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Art. 600 c.p.; Art. 363 c.p.: Appeals must be substantively distinct from prior rulings and cannot merely request a re-evaluation of evidence already adequately assessed by the trial judge.

Mots-clés

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criminal appeal admissibility threats offense conviction generic evidence complaint repetitive grounds rejection subjective intent requirement court costs and fine Cassation procedure rules indemnité au témoin

Dispositions légales citées

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Art. 600 c.p.
Art. 363 c.p.

Jurisprudence citée

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Sez. 5, n. 50573 del 24/10/2013, Schepis, Rv. 257765 - 01
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Texte complet

nato a TAURIANOVA il 25/03/1977 avverso la sentenza del 17/09/2025 del GIUDICE DI PACE di LUCCA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Filippo Aricò ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lucca, che - per quanto di rilievo in questa sede - lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di minaccia; Letta la memoria pervenuta per l'odierna udienza, con la quale l'imputato ha ribadito le ragioni dell'impugnazione; Considerato che i primi tre motivi di ricorso - con i quali il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione, rispettivamente, all'affermazione di responsabilità, all'erronea valutazione della prova ed alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato - risultano inammissibilmente formulati in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati, nonché volti ad ottenere una non consentita rivalutazione degli elementi probatori, nonostante il giudice di prime cure abbia incensurabilmente evidenziato come, alla luce dell'esame del compendio probatorio, risulti pienamente integrato l'elemento materiale richiesto dalla fattispecie di reato in contestazione, così come è pacifica la sussistenza della coscienza e volontà, in capo al ricorrente, di profferire espressioni del tutto idonee a ledere la libertà di autodeterminazione della persona offesa, non essendo richiesto - come invece prospettato dal ricorrente - il dolo specifico (Sez. 5, n. 50573 del 24/10/2013, Schepis, Rv. 257765 - 01);

Rilevato che il quanto motivo, con il quale si deduce omessa assunzione di prova decisiva, è del tutto generico, limitandosi il ricorrente a censurare "la mancata escussione di altri possibili testimoni" e l'acquisizione "di ulteriori elementi oggettivi a riscontro delle dichiarazioni accusatorie"; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M