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Ordinanza — n. 21269/2026 — snpen Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal and factual arguments under Italian Code of Criminal Procedure.

Numéro de cause Ordinanza — n. 21269/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Gianluca Improta inadmissible due to the generic nature of his legal and factual arguments. The appellant failed to provide concrete reasons supporting his censure regarding the finding of guilt from a knife discovery or the appropriateness of the imposed sentence. Consequently, the court ordered Improta to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regeste Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are formulated in generic terms without indicating the specific legal reasons and factual data underlying the censure.

Mots-clés

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generic grounds appeal inadmissible criminal appeal lack of specific arguments procedural costs award Italian Code of Criminal Procedure impunité responsabilité pénale restreinte flagrant délit

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Jurisprudence citée

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Texte complet

a Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.Ritenuto che entrambi i motivi dedotti da Gianluca Improta sono formulati in terminigenerici, senza indicare le ragioni di diritto ed i dati di fatto a fondamento delle censure.1. Il primo motivo, relativo all’affermazione di responsabilità, nulla di concreto opponealla sentenza impugnata, che, seguendo un percorso motivazionale plausibile, ha desunto lacolpevolezza di Gianluca Improta dal rinvenimento, a seguito di perquisizione personale, delcoltello descritto nel capo di imputazione nella tasca sinistra posteriore del suo pantalone, senza che quest’ultimo, peraltro sorpreso mentre cercava di aprire una finestra di un barchiusa a chiave dall’interno, ne abbia in qualche modo giustificato il porto fuori dalla suaabitazione.2.

Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, censura in una prospettivameramente confutativa l’adeguatezza delle argomentazioni, chiare e complete, utilizzate perconfermare la dosimetria della pena irrogata dal Tribunale (“la pena irrogata … inflitta inmisura inferiore al limite edittale, anche tenendo conto della concessione delle circostanzecomunque rispetto ai fatti oggetto di contestazione …”)3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente