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Ordinanza — n. 21239/2026 — snpen Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; general mitigating circumstances require merit trial; defense arguments rejected on facts.

Numéro de cause Ordinanza — n. 21239/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellate court had already rejected the defense's claim that a soldier could not have knocked on the window, noting the appellant's absence and lack of response to loud knocks. Furthermore, the request for general mitigating circumstances was deemed inappropriate for a final review as it requires a full assessment of the defendant's negative personality traits.

Regeste Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be admissible; requests for general mitigating circumstances are precluded in the stage of admissibility and require a substantive trial on the defendant's personality.

Mots-clés

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criminal appeal admissibility general mitigating circumstances personality assessment court costs and fine substantive trial preclusion évaluation du bruit atteinte auditive atteinte psychique

Dispositions légales citées

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Jurisprudence citée

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Texte complet

6 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso proposto nell'interersse di Umberto D’Isidoro e la sentenzaimpugnata.1. Ritenuto che entrambi i motivi non superano il vaglio di ammissibilità.1.1. La Corte distrettuale, lungi dall’ignorarla, ha ritenuta infondata la doglianzadifensiva secondo cui il militare che aveva eseguito il controllo presso l’abitazionedell’imputato non aveva potuto bussare alla finestra.

Al riguardo, ha osservato che leerano state smentite ma confermate dallo stato dei luoghi. In ogni caso, l’assenzadell’imputato dall’abitazione da dove non poteva allontanarsi - aggiunge la sentenzaimpugnata - era stata confermata dalla circostanza che lo stesso non aveva risposto alcitofono, il cui suono era talmente forte da essere sentito dall’esterno, e dall’assenza didocumentazione idonea a riscontrare la dedotta impossibilità per l'imputato di interrompere ilsonno pur in presenza di ripetute sollecitazioni sonore.1.2. Il secondo motivo, relativo alle circostanze attenuanti generiche, è interamenteversato in fatto e sollecita apprezzamenti di merito preclusi nel giudizio di legittimità.La sentenza impugnata ha rilevato, in modo logico e coerente, che non eranovalorizzabili in favore dell’imputato elementi postivi ai fini della concessione delle attenuantigeneriche, tenuto conto della sua personalità fortemente negativa.2.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente