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Ordinanza — n. 21056/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding waived generic mitigating circumstances in plea agreement.

Numéro de cause Ordinanza — n. 21056/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible under simplified procedure due to improper grounds. The appellant argued that generic mitigating circumstances were not applied, but had previously agreed to a plea deal without requesting such leniency. The court ruled that by accepting the plea agreement, the appellant implicitly waived the argument regarding unmentioned mitigating factors.

Regeste Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: In plea agreements at the appellate level, arguments concerning the non-recognition of generic or other mitigating circumstances are deemed implicitly waived if not raised and did not influence the penalty calculation.

Mots-clés

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inadmissible appeal generic mitigating circumstances plea agreement waiver appellate procedure simplified procedure recours contre des décisions administratives exceptions de procédure violation des formes substantielles

Dispositions légales citées

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
e il vizio di motivazione 'in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, pur richiesta con specifico motivo di appello; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Considerato che, infatti, il ricorrente all'udienza del 17 ottobre 2025 ha concordato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., l'applicazione della pena per plurimi delitti di cui all'art.
Art. 62-bis cod. pen.
to il 20/09/1989 avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO;OSSERVA 1-$2,311,.a Ritenuto che il difensore di grcal Mhijir, con unico motivo, deduce l'inosservanza dell'art. 62-bis cod.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
pen., l'applicazione della pena per plurimi delitti di cui all'art. 73 d.P.R.
art. 62-bis cod. pen
to il 20/09/1989 avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO;OSSERVA 1-$2,311,.a Ritenuto che il difensore di grcal Mhijir, con unico motivo, deduce l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Considerato che, infatti, il ricorrente all'udienza del 17 ottobre 2025 ha concordato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., l'applicazione della pena per plurimi delitti di cui all'art.

Jurisprudence citée

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Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 — 01
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 — 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Texte complet

to il 20/09/1989 avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO;OSSERVA 1-$2,311,.a Ritenuto che il difensore di grcal Mhijir, con unico motivo, deduce l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione 'in relazione alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, pur richiesta con specifico motivo di appello; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto per motivi non consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata;

Considerato che, infatti, il ricorrente all'udienza del 17 ottobre 2025 ha concordato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., l'applicazione della pena per plurimi delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e per un delitto di resistenza a pubblico ufficiale, senza riconoscimento delle attenuanti generiche e la Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha accolto il concordato sulla pena raggiunto tra le parti; Rilevato, infatti, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di concordato in appello, il motivo concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e/o di altra circostanza attenuante deve ritenersi implicitamente rinunciato ove tali attenuanti non siano state menzionate e non abbiano inciso in alcun modo sul calcolo della pena come indicato al giudice dalle parti (ex plurimis:

Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 — 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M P.Q.M