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Ordinanza — n. 21055/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal for resistance as it exceeds admissible review scope and relies on alternative fact readings.

Numéro de cause Ordinanza — n. 21055/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it sought to re-evaluate all evidence rather than identify specific procedural errors. The appellant argued for alternative interpretations of credibility and the exclusion of illegal acts, while the lower court had already addressed these points with sound legal reasoning. The supreme court rejected the request as it lacked the necessary focus on specific judicial travesties required for admissibility.

Regeste Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals must identify specific procedural errors rather than requesting alternative readings of evidence, as the latter exceeds the scope of admissible review.

Mots-clés

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resistance charge admissibility of appeal procedural error review evidence credibility Cassation jurisdiction motifs de cassation motivation insuffisante des griefs constitutionnels violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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art. 616 cod. proc. pen.
14 e 15 della sentenza); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
14 e 15 della sentenza); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Texte complet

EKSANDR nato il 27/12/1993 avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;92/RG. 37835

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Oleksandr Shikhandinov avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui il predetto è stato ritenuto responsabile del delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi volti a prefigurare una rilettura alternativa di tutte le fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano in particolare i puntuali argomenti, anche logici, circa la configurabilità del reato e l'esclusione di atti illegittimi ed arbitrari alle pagg. 13 3 ss. della sentenza) e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla sentenza impugnata con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità circa la credibilità delle persone offese ( si vedano le puntuali argomentazioni in punto di attendibilità dei testi a carico e quelli inerenti alla valutazione della prova dichiarativa a discarico - pagg. 14 e 15 della sentenza); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

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