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Ordinanza — n. 20995/2026 — snpen Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and failure to raise new grounds.

Numéro de cause Ordinanza — n. 20995/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly applied procedural rules and failed to recognize his actions as mere expressions of frustration rather than criminal liability. The court rejected this because the appellant merely requested a different evaluation of existing evidence without raising new legal grounds, which is prohibited in cassation proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 533 cod. proc. pen.; Art. 336 cod. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it lacks specificity by re-litigating issues already examined by the Court of Appeal or if it merely requests a re-evaluation of facts without presenting new legal grounds.

Mots-clés

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criminal appeal inadmissibility lack of specificity cassation procedural rules re-evaluation of evidence expressions of frustration court costs and fines art 533 code of criminal procedure remise des frais de procédure

Dispositions légales citées

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Art. 533 cod. proc. pen.
nato a NAPOLI il 21/07/1970 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di Vincenzo Crispo, con unico motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 533 cod.
Art. 336 cod. pen.
e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale del ricorrente per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen., in quanto lo stesso si sarebbe limitato ad una mera manifestazione di disappunto, frutto di sconforto e di frustrazione;
art. 533 cod. proc. pen
nato a NAPOLI il 21/07/1970 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di Vincenzo Crispo, con unico motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen.
art. 336 cod. pen
e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale del ricorrente per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen., in quanto lo stesso si sarebbe limitato ad una mera manifestazione di disappunto, frutto di sconforto e di frustrazione;
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Texte complet

nato a NAPOLI il 21/07/1970 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di Vincenzo Crispo, con unico motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale del ricorrente per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen., in quanto lo stesso si sarebbe limitato ad una mera manifestazione di disappunto, frutto di sconforto e di frustrazione;

Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per aspecificità, in quanto propone censure già devolute all'esame della Corte di appello di Napoli e disattese nella sentenza impugnata con motivazione congrua e immune da vizi di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q P.Q.M