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Ordinanza — n. 20981/2026 — snpen Généré par l'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on procedural grounds for passive resistance and lack of private prosecution.

Numéro de cause Ordinanza — n. 20981/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding passive resistance and the procedural requirements for private prosecution. The defense argued that the defendant's actions constituted mere passive resistance and that certain injury charges required a private complaint, which was allegedly missing. The court ruled that re-examining trial evidence is prohibited in this stage and that the injuries were procedible ex officio due to aggravating circumstances, while also finding the argument on multiple officials infounded.

Regeste Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 582 cod. pen.; Art. 576 cod. pen.; Art. 81 cod. pen.: Appeals in the Italian Supreme Court cannot request a re-examination of trial evidence; charges requiring private prosecution are procedible ex officio if aggravated by law; conduct against multiple officials in a single context constitutes formal concurrence of crimes.

Mots-clés

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passive resistance private prosecution ex officio prosecution concurrent crimes inadmissible appeal public official aggravated injury lésion corporelle

Dispositions légales citées

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Art. 337 cod. pen.
O nato a CALTAGIRONE il 14/07/1987 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; /y-OSSERVA Ritenuto che il difensore di Angelo Criscione, con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 337 cod.
Art. 582 cod. pen.
Rilevato che il difensore con il secondo motivo censura l'erronea applicazione dell'art. 582 cod.
Art. 576 cod. pen.
pen., in quanto i delitti di lesioni contestati al capo 2) dell'imputazione sarebbero improcedibili per difetto di querela; Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto, secondo la valutazione congrua dei giudizi di merito, le lesioni sono aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, n.
Art. 81 cod. pen.
e, dunque, sono procedibili di ufficio; Rilevato che il terzo motivo, relativo all'illegittimità dell'aumento di pena per la pluralità degli operanti a fronte di una condotta unitaria, in quanto, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod.
art. 337 cod. pen
O nato a CALTAGIRONE il 14/07/1987 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; /y-OSSERVA Ritenuto che il difensore di Angelo Criscione, con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 337 cod.
art. 582 cod. pen
Rilevato che il difensore con il secondo motivo censura l'erronea applicazione dell'art. 582 cod.

Jurisprudence citée

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Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771
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Texte complet

O nato a CALTAGIRONE il 14/07/1987 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; /y-OSSERVA Ritenuto che il difensore di Angelo Criscione, con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen., in quanto l'imputato avrebbe posto in essere una mera resistenza passiva; Considerato che la censura è inammissibile, in quanto si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze istruttorie non consentito nel giudizio di legittimità;

Rilevato che il difensore con il secondo motivo censura l'erronea applicazione dell'art. 582 cod. pen., in quanto i delitti di lesioni contestati al capo 2) dell'imputazione sarebbero improcedibili per difetto di querela; Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto, secondo la valutazione congrua dei giudizi di merito, le lesioni sono aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, n. 5-bis cod. pen. e, dunque, sono procedibili di ufficio; Rilevato che il terzo motivo, relativo all'illegittimità dell'aumento di pena per la pluralità degli operanti a fronte di una condotta unitaria, in quanto, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio, è manifestamente infondato (Sez.

U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 - Considerato che il difensore ha ribadito le proprie censure, senza profili di novità in data 30 aprile 2026; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del-rz ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M P.Q.M