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Ordinanza — n. 20975/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and improper request for factual re-evaluation.

Numéro de cause Ordinanza — n. 20975/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's sole ground was the alleged erroneous application of criminal code articles regarding evidence evaluation and the lack of a threatening conduct. The court rejected this because the request amounted to a demand for a new factual assessment, which is prohibited in cassation proceedings, and the grievances were already addressed by the appellate court.

Regeste Legislator

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Art. 337, 582, 585 c.p.; The cassation court cannot re-evaluate evidence or facts, and appeals lacking specific legal grounds or already decided by the appellate court are inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation evidence assessment criminal code provisions remise des frais de procédure procédure de récusation recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Art. 337 c.p.
nato a NAPOLI il 11/12/1986 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di Donato Buonaiuto, con unico motivo, deduce l'erronea applicazione degli art. 337 e 582, 585 cod.
Art. 582 c.p.
Art. 585 c.p.
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Texte complet

nato a NAPOLI il 11/12/1986 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di Donato Buonaiuto, con unico motivo, deduce l'erronea applicazione degli art. 337 e 582, 585 cod. pen. e censure relative all'errata valutazione delle prove nei giudizi di merito e, segnatamente, alle dichiarazioni del teste Ciro Bonaiuto, all'errata ricostruzione della dinamica dei fatti, all'insussistenza di una condotta minacciosa o violenta dell'imputato, all'insussistenza del delitto di lesioni, alla determinazione della pena e alla mancata applicazione di una sanzione sostitutiva;

Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per aspecificità, in quanto propone censure già devolute all'esame della Corte di appello di Napoli e disattese nella sentenza impugnata con motivazione congrua e immune da vizi di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M