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Ordinanza — n. 20874/2026 — snpen Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding generic mitigating circumstances.

Numéro de cause Ordinanza — n. 20874/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that generic mitigating circumstances were improperly denied. The defense argued for leniency, but the lower court had already established the defendant's significant criminal history and possession of large drug quantities as evidence of negative personality. The Court ruled that the lower court's reasoning was sufficient and consistent with established legal criteria for denying such benefits.

Regeste Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; In criminal appeals concerning the denial of generic mitigating circumstances, the Court of Cassazione does not require a re-evaluation of every defense argument, but only finds the appeal inadmissible if the lower court's reasoning sufficiently demonstrates why the defendant's personality or the crime's severity precludes leniency.

Mots-clés

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generic mitigating circumstances criminal appeal inadmissibility negative personality assessment drug possession quantity criminal history relevance lower court reasoning sufficiency Cassa delle ammende trafic aggravé de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Art. 62 bis cod. pen.
265826 - 01:«In terna di diniego dea concessione dee attenuanti genei-lche, la "ratio" delia disposizione di cui ali 'art. 62 bis cod.
Art. 73, comma 5, c.p.p.
Art. 13, comma 13, d.lgs 286/98
279549 - 02:«Al fine di ritenere 0 escludere le circostanze, attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.

Jurisprudence citée

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv.
Sez. 2, n. 3396 del 20/01/2016
Sez. 2, n. 3396 del 20/01/2016, Rv.
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Texte complet

nato il 12/01/1995 avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;Motivi del!a decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i ricorso proposto a mezzo dei difensore da El Hanhane Imad, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agii artt, 73, comma 5, cliP.R. 303/90 e 13, comma 13: d.1gs286/98. Rilevato- che, a motivi di ilcorsoi ; la difesa lamenta violazione di legge e vizio cinnoCivazioile con rifer-imente aiia mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Ritenuto che i profilo riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di meritc.,, posto in evidenze enhtà dei fatti (detenzione di un significativo quantitativo di sostanza stupefacente di diversa natura, possesso di una considerevoie somma di danaro) e la negativa personalità dell'imputato, gravato da plucirni precedenti specifici; considerato che la giusi2l'icazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:«Al fine di ritenere 0 escludere le circostanze, attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. peri, /quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento dei beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità dei colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente»;

Sez. 2, n. 3396 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:«In terna di diniego dea concessione dee attenuanti genei-lche, la "ratio" delia disposizione di cui ali 'art. 62 bis cod. peni non impone al giudice di merito di esprimere una -valutazione circa ogni S;n00:E: deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente ndicazione clegii elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione cielie ,attenuanti, ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai phecedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque ; nere mpHcitarnente ; un giudizio di disvalore sulla sua personalità»).

Ritenuto, pertanto, che ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile i; ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso il 12 maggio 2026 il Consigliere estensore Il Presidente Mariarosaria Brune Andrea Montagni 449r" DEPOSITATA IN CANC»:71 2026 FUCZIOn Mania •liS 2