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Ordinanza — n. 20853/2026 — snpen Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed for lack of admissibility regarding self-defense and minor offense exclusions.

Numéro de cause Ordinanza — n. 20853/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Pagano's appeal against his conviction for the crime in Article 385 of the Penal Code inadmissible. Pagano argued for the exclusion of the defense of presumed necessity, the particular minor nature of the act, and generic mitigating circumstances, while requesting a remittal to the President for ordinary proceedings. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the imputant could have sought medical personnel and that his numerous prior convictions established habitual conduct, rendering the appeal's legal grounds insufficient.

Regeste Legislator

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Art. 385, cod. pen.; Art. 131-bis, cod. pen.; Art. 133, cod. pen.: An appeal challenging the exclusion of presumed necessity or the particular minor nature of an offense is inadmissible if the alleged facts are manifestly unfounded or if the lower court's factual assessment is not contradicted by the record.

Mots-clés

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criminal appeal inadmissibility presumed necessity defense particular minor offense generic mitigating circumstances habitual conduct assessment Cassazione criminal factual judgment review renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Art. 385, cod. pen.
Vincenzo Pagano impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen..
Art. 131-bis, cod. pen.
esclusione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.);
Art. 133, cod. pen.
In tema di attenuanti generiche, infine, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod.

Jurisprudence citée

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Texte complet

nato a PALERMO il 20/03/1982 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Vincenzo Pagano impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli deduce vizi di motivazione in tema di:

1) esclusione della scriminante dello stato di necessità putativo;

2) esclusione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.);

3) diniego delle attenuanti generiche. La sua difesa ha avanzato istanza di rimessione degli atti al Presidente, per la trattazione del ricorso nelle forme ordinarie, ribadendo le doglianze.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, se non altro perché nulla deduce sulla non evitabilità altrimenti del pericolo temuto, giacché l'imputato ben avrebbe potuto richiedere, anche tramite la p.g. preposta ai controlli, l'intervento di personale sanitario. Per il resto, persuasiva risulta la motivazione della sostanziale pretestuosità dell'allegazione di quella scusante. 2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, essendo l'imputato gravato da numerosi precedenti, di cui due specifici, ragionevole risultando, perciò, il giudizio di abitualità delle condotte. 2.3.

In tema di attenuanti generiche, infine, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Nello specifico, la Corte d'appello ha valorizzato dati di fatto incontroversi e qualificanti, come i precedenti e la gravità obiettiva della condotta.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara in P.Q.Mr Il Consiglie e este sore Il Pr IN C, • MarUq Ros ti Emilia 5 CI Fis02»43,de) IL) 14M.Z.,z /ìtii