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Ordinanza — n. 20809/2026 — snpen Généré par l'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for reiterating arguments already rejected in second instance regarding criminal liability.

Numéro de cause Ordinanza — n. 20809/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely repetitive of complaints already dismissed during the second instance proceedings. The appellant argued for a re-evaluation of criminal liability and the exclusion of a minor circumstance, but the court found the lower court's reasoning on evidence reliability and social impact sufficient. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regeste Legislator

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Art. 628 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals that merely reiterate arguments already fully examined and rejected in the second instance without presenting new grounds are inadmissible.

Mots-clés

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criminal liability appeal reiterative arguments second instance review inadmissible appeal court costs order brigandage qualifié provocation publique au crime tentative de brigandage

Dispositions légales citées

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Art. 628, first paragraph and third paragraph, item 1, of the Penal Code
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ray Rengifo del Aguila; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628, primo comma e terzo comma, nr.
Art. 366 of the Code of Criminal Procedure

Jurisprudence citée

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
86, sono inammissibili, perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
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Texte complet

AY nato il 22/11/1994 avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ray Rengifo del Aguila; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628, primo comma e terzo comma, nr. 1, cod. pen., nonché il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità introdotta a seguito della sentenza della Corte cost. del 13 maggio 2024, n. 86, sono inammissibili, perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaustive e prive di vizi logici. I motivi in esame tendono a proporre una rilettura alternativa del merito, non consentita in questa sede/stante la correttezza della sentenza impugnata, le cui argomentazioni in punto di responsabilità e di pena risultano conformi ai principi di diritto di questa Corte; che la Corte d'appello ha infatti adeguatamente motivato, a pag. 5 della sentenza impugnata, sia con riferimento all'attendibilità della persona offesa, ricavata da una serie di riscontri, quali la richiesta d'intervento al 112, lo spargimento sul piazzale degli effetti personali della persona offesa, il certificato di pronto soccorso contenente una diagnosi del tutto compatibile con l'accaduto, nonché l'accertato accordo tra gli aggressori; sia, a pag. 6 della stessa sentenza, con riferimento al trattamento sanzionatorio e all'esclusione dell'attenuante innanzi citata, sulla base della complessiva gravità del fatto e del non trascurabile allarme sociale destato dalle modalità della condotta, oltre che del valore, certamente non esiguo, dell'oggetto del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

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