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Ordinanza — n. 20790/2026 — snpen Généré par l'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints lacking specific legal argumentation.

Numéro de cause Ordinanza — n. 20790/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's finding of receipt crime was illogical because it failed to reclassify the act as theft. The court rejected this, noting the appeal merely repeated complaints from the second instance without providing a specific, argumentative critique of the factual findings regarding the temporal and spatial distance from the theft.

Regeste Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals that merely repeat complaints from the second instance without a specific, argumentative critique of the factual and legal reasoning are inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
inadmissible appeal mere complaints lack of argumentation receipt crime theft reclassification second instance repetition court costs recel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
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Texte complet

to il 13/11/1992 avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Hamza Ammary; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la manifesta illogicità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione, con particolare riguardo alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di reato di furto, è inammissibile, in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto e fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, a tal riguardo, deve osservarsi come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, siano inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr.

Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che, invero, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla doglianza dedotta, avendo rilevato come nel caso di specie la condotta posta in essere dall'imputato integrasse gli elementi costitutivi del reato di ricettazione, non essendo emerso dal compendio probatorio alcun elemento concreto a supporto delle dichiarazioni rese dal prevenuto in relazione al proprio coinvolgimento nel reato presupposto, che risultava invece escluso in considerazione della distanza spazio-temporale dal luogo in cui vennero sottratti i beni di cui al capo di imputazione (si veda pagina 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M