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Ordinanza — n. 20750/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific legal dissection.

Numéro de cause Ordinanza — n. 20750/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for theft and recidivism, arguing violations of procedural articles regarding evidence distortion and recidivism conditions. The court rejected these claims as generic dissents that failed to provide specific dissection of the lower court's reasoning or address the ex officio procedibility of the crimes.

Regeste Legislator

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Art. 606 cod. proc. pen.; Art. 99 cod. pen.: An appeal must be specific and substantiated; generic dissents without dissection of the reasoning or addressing ex officio procedibility are inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
inadmissible appeal generic grounds procedural violation recidivism conditions evidence distortion motifs de cassation vices de procédure insuffisance des preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 606 cod. proc. pen.
Art. 99 co. 4 cod. pen.
e gli è stata riconosciuta la recidiva reiterata e specifica ex art. 99 co. 4 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce la violazione dell'art.606 cod.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 co. 1 n. 7 cod. pen.
Art. 635 cod. pen.
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Texte complet

O nato a AFRAGOLA il 19/02/1971 avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; (,Rilevato che Ferdinando Fontanella ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, con la quale il medesimo è stato condannato per i reati di cui agli artt. 624, 625 co. 1 n. 7, 635 cod. pen. e gli è stata riconosciuta la recidiva reiterata e specifica ex art. 99 co. 4 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce la violazione dell'art.606 cod. proc. pen. in relazione al travisamento della prova ed alla mancanza delle condizioni di procedibilità, è del tutto generico perché si traduce in un mero dissenso, senza addurre alcuna disarticolazione del ragionamento giudiziale, e trascura in toto la procedibilità ex officio dei delitti contestati; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) cod. proc. pen. in merito alla recidiva, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, che ha specificamente argomentato riguardo la continuità delinquenziale espressa attraverso la consumazione del delitto - della stessa indole rispetto ai fatti per cui l'imputato è stato già condannato - per cui si procede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.M