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Ordinanza — n. 20541/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation and non-justiciability of fact evaluation.

Numéro de cause Ordinanza — n. 20541/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court lacked proper reasoning regarding criminal responsibility. The appellant argued for a different assessment of evidence and the applicability of non-prosecution grounds, but the court affirmed that fact-finding is precluded at this stage. Consequently, the decision upholds the conviction for the specified offenses without revisiting the evidentiary weight.

Regeste Legislator

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Art. 624, 625 n. 2 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the facts or substitute its own judgment on the relevance of evidence, as the lower court's reasoning is free from logical defects.

Mots-clés

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lack of motivation criminal responsibility non-prosecution grounds preclusion of fact-finding inadmissible appeal falsification des timbres officiels de valeur abus de confiance et détournement de peu d'importance confiscation des produits de l'infraction

Dispositions légales citées

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Art. 624 cod. pen.
Art. 625 n. 2 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
5 e 6 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso - che denunzia vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
5 e 6 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso - che denunzia vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Jurisprudence citée

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Texte complet

posto da: MATTA GIANNI nato a CAGLIARI il 20/02/1954 avverso la sentenza del 12/11/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Gianni Matta ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Cagliari, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è indeducibile in quanto postula una diversa lettura dei dati processuali e un differente giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova e, com'è noto, a questa Corte è precluso non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260) e il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso - che denunzia vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è indeducibile, in quanto si risolve in una differente valutazione del giudizio di tenuità del fatto (precluso a questa Corte), logicamente prospettato dalla Corte territoriale (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

PQM P.Q.M• ,.,._ 2 Ma 41.tiii,55.