Legislator Jurisprudence & Législation
Ordinanza — n. 20540/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal on recidivism and substitute penalty due to procedural defects and lack of reeducative suitability.

Numéro de cause Ordinanza — n. 20540/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the finding of recidivism and the refusal of a substitute penalty, arguing procedural violations and insufficient reasoning. The court rejected these claims because the recidivism argument was merely repetitive of the appellate court's decision, the second recidivism point was not properly raised as an appeal ground, and the refusal of the substitute penalty was justified by the offender's high danger and the ineffectiveness of non-custodial measures for reeducation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 606 comma 3 c.p.p.; Art. 624, 625 n. 2 c.p. - An appeal ground is inadmissible if it is merely repetitive of appellate arguments or if a specific point was not previously deduced as a distinct appeal reason, and a substitute penalty is denied when the gravity of the crime and the subject's danger render non-custodial measures unsuitable for reeducation.

Mots-clés

Généré par l'IA
recidivism procedural defect substitute penalty inadmissibility reeducative suitability assessment appeal ground repetition court costs and fine récidive d'infraction vol qualifié aggravation de la peine

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 606 comma 3 c.p.p.
Art. 624 c.p.
Art. 625 n. 2 c.p.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

posto da: TEODORI RICCARDO TEODORO nato a CAGLIARI il 24/12/1985 avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Riccardo Teodoro Teodori ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Cagliari, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - che contesta la ritenuta sussistenza della recidiva e il giudizio di comparazione fra opposte circostanze - non è consentito in sede di legittimità in quanto, la prima censura è meramente reiterativa del parallelo motivo d'appello e, comunque, manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale valutato (con ampia motivazione con la quale la difesa non si confronta: cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) il rapporto esistente tra i plurimi precedenti rilevati e il reato sub iudice (ritenendo quest'ultimo espressione di una maggiore capacità e di una più intensa pericolosità del ricorrente acquisita proprio attraverso il percorso criminale compiuto); la seconda censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello (ma semplicemente evocata quale conseguenza dell'esclusione della recidiva) secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; - che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata sostituzione della pena detentiva - è indeducibile in quanto la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata) ha dato conto delle ragioni per le quali la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto hanno reso la pena sostitutiva inidonea in concreto a raggiungere la sua precipua finalità rieducativa, imponendo l'applicazione dello strumento sanzionatorio "residuale" (la detenzione presso i luoghi di pena); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

PQM P.Q.MtI Furizic,nt ktuizi