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Ordinanza — n. 20267/2026 — snpen Généré par l'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to procedural defects and lack of specific sentencing reasoning.

Numéro de cause Ordinanza — n. 20267/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a preventive measure and sentencing decision, arguing for evidence re-evaluation and specific sentencing criteria. The court rejected these claims because appellate review is limited to logical-legal checks, specific sentencing justification is only required for unusually high penalties, and certain grounds were procedurally defective or irrelevant.

Regeste Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: The appeal for cassation is inadmissible when it relies on grounds that were already rejected in the appellate judgment or when the challenged decision lacks specific reasoning only because the penalty is not significantly above the standard range.

Mots-clés

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cassation appeal inadmissibility preventive measure review sentencing reasoning requirement appellate procedural defects Italian criminal procedure autorisation de la poursuite pénale assistance à l'évasion absence de persécution

Dispositions légales citées

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Art. 600 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
271243); - il terzo motivo sull'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
273217); - il secondo motivo attacca la quantificazione della pena ed è in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione di quali siano i criteri di cui all'art. 133 cod.
d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159
art. 133 cod. pen
273217); - il secondo motivo attacca la quantificazione della pena ed è in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione di quali siano i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
271243); - il terzo motivo sull'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Jurisprudence citée

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli
per tutte, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv.
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Texte complet

posto da: DEL NOBILE ANTONIO nato a MANFREDONIA il 19/01/1966 avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Antonio Del Nobile ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha confermato la condanna per il reato dell'art. 75 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159; Ritenuto che: - il primo, il quinto ed il sesto motivo si risolvono in una richiesta di rivalutazione delle evidenze probatorie sulla giustificatezza del motivo che ha indotto l'imputato ad allontanarsi dalla propria abitazione in orario notturno in contrasto con le prescrizioni della misura di prevenzione, e nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione e non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747;

Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217); - il secondo motivo attacca la quantificazione della pena ed è in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione di quali siano i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che hanno ispirato la decisione, essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); - il terzo motivo sull'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile in quanto nell'atto d'appello era stato chiesto in modo generico ed un motivo di appello inammissibile rende, a sua volta, inammissibile il ricorso per cassazione nella parte in cui coltiva il medesimo motivo di appello (cfr. per tutte, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281); - il quarto motivo è inammissibile perché inconferente rispetto al giudizio di responsabilità per il reato per cui l'imputato è stato condannato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila; P.Q. P.Q.M