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Ordinanza — n. 20254/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation dismissed appeal on continuability of crimes due to lack of unitary intent indicators and three-year gap.

Numéro de cause Ordinanza — n. 20254/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. Alfio Napoli challenged a lower court's refusal to continue multiple crimes, arguing for a unified intent despite a three-year gap between offenses. The court rejected this, citing established jurisprudence requiring concrete indicators like temporal contiguity and planned behavior, finding the time lapse insufficient to prove the second crime was pre-programmed at the time of the first.

Regeste Legislator

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Art. 60 c.p.; Art. 61 c.p.: The recognition of crime continuation requires a thorough verification of concrete indicators such as homogeneity of violations, temporal contiguity, and systematic planning; a three-year gap between offenses is not manifestly illogical for concluding the second crime was not pre-programmed at the time of the first.

Mots-clés

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continuity of crimes unitary intent temporal contiguity criminal execution inadmissible appeal délit successif réitération d'infractions pénales retard injustifié des poursuites pénales

Dispositions légales citées

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Art. 60 c.p.
Art. 61 c.p.

Jurisprudence citée

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074
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Texte complet

to a CATANIA il 09/10/1973 avverso l'ordinanza del 27/01/2026 del TRIBUNALE di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Alfio Napoli ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha respinto l'istanza di continuazione tra reati, ed insiste nel ricorso con memoria depositata in corso di procedimento; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati pro'grammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), atteso che il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed, in presenza di una distanza temporale di circa tre anni tra il primo ed il secondo reato, non è manifestamente illogica la decisione del giudice dell'esecuzione che ha ritenuto che al momento di commissione del primo reato il secondo non potesse essere stato programmato "almeno nelle sue linee essenziali";

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M