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Ordinanza — n. 20250/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal against conditional sentence revocation due to lack of judicial discretion.

Numéro de cause Ordinanza — n. 20250/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The lower court revoked the conditional sentence because the appellant committed a new crime within the five-year probation period. The Court ruled that such revocation is a mandatory legal act requiring no further justification beyond identifying the specific offense.

Regeste Legislator

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Art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.; The revocation of a conditional sentence for a new crime within the probation period is a bound legal act requiring no discretionary justification, as the specific offense is sufficient grounds for the mandatory penalty.

Mots-clés

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conditional sentence revocation new crime within probation lack of judicial discretion mandatory legal act procedural inadmissibility suspension de peine peines avec sursis révocation de la libération conditionnelle

Dispositions légales citées

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Art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.
artt. 612 cod. pen
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Texte complet

posto da: BEVILACQUA ANTONIO nato a COSENZA il 16/04/1983 avverso l'ordinanza del 08/01/2026 del GIP TRIBUNALE di COSENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Antonio Bevilacqua ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa al condannato; Ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto il provvedimento che revoca la sospensione condizionale della pena per commissione di ulteriore delitto nel quinquennio ex art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.

è sufficientemente motivato con l'indicazione di quale sia il reato commesso nel quinquennio per cui è stata inflitta pena detentiva che ha scattare la revoca del beneficio (come ha fatto nel caso in esame il giudice dell'esecuzione che lo ha individuato come quello commesso il 9 agosto 2024) senza che sia necessaria ulteriore motivazione trattandosi, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, di un provvedimento vincolato in cui il giudice dell'esecuzione non esercita alcuna discrezionalità; la circostanza che il giudice dell'esecuzione non abbia scritto esplicitamente nell'ordinanza impugnata che per il reato commesso nel quinquennio sia stata inflitta pena detentiva è irrilevante, posto che la circostanza risulta documentalmente dagli atti dell'esecuzione (condanna ad 1 anno ed 8 mesi di reclusione pronunciata dal Tribunale di Cosenza il 23 giugno 2025 per i delitti degli artt. 612 cod. pen., 4 I. 2 ottobre 1967, n. 895, 76 d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.MIl consigliere estensore Il presidenteCarmine Russo Vince ni (L-F- , DepoS‘TA., 1.3 6 026 Giok»wo Ai POP-lei-041 sasfià ~Io