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Ordinanza — n. 20233/2026 — snpen Généré par l'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for drug possession citing insufficient specific criticism of lower court reasoning.

Numéro de cause Ordinanza — n. 20233/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued that the lower court ignored evidence linking him to the drugs found in his apartment and on his person. The court rejected these claims as they merely reproduced merits arguments already properly evaluated without identifying specific procedural flaws.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.: An appeal for violation of law is inadmissible if it merely reargues merits issues without pointing to specific errors in the lower court's reasoning.

Mots-clés

Généré par l'IA
Italian criminal procedure violation of law appeal drug possession offense inadmissible appeal merits arguments specific criticism required court costs liability accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.
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Texte complet

I nato il 21/08/1999 avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CORBO;Rilevato che Chaoub Abdelaati, condannato alla pena di quattro mesi di reclusione ed euro 688,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione relativamente all'affermazione di responsabilità, deducendo l'omessa considerazione sia della riconducibilità della sostanza stupefacente trovata nell'abitazione in cui egli si trovata al solo proprietario dell'immobile, sia della destinazione della poca droga rinvenuta sulla sua persona ad uso personale;

Considerato che il motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, perché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici del merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, nonché volte a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, giacché la Corte d'appello ha spiegato in modo analitico e congruo perché gli elementi di prova giustificano l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato per il reato a lui ascritto di concorso con il proprietario dell'abitazione nella detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, evidenziando, in particolare, che l'attuale ricorrente:

a) prima della perquisizione domiciliare, era sceso più volte in strada dall'immobile per accostarsi a terzi e poi risalire a casa;

b) abitava sicuramente nell'appartamento perché nell'arco della giornata era uscito e rientrato più volte dallo stesso e vi aveva effetti personali;

c) al momento della perquisizione si trovava in una camera da letto sul cui comodino era rinvenuta marijuana;

d) durante la perquisizione si era seduto su un divano in un punto nel quale, sotto il cuscino, era stata rinvenuta altra marijuana;

e) all'atto della perquisizione aveva 2,6 grammi di cocaina nelle tasche dei suoi pantaloni; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle rnmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M