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Ordinanza — n. 20178/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation appeal dismissed for failure to substitute detention with public work due to prior criminal record.

Numéro de cause Ordinanza — n. 20178/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to substitute detention with public work. The appellant argued for a substitution based on legal provisions, but the court found the request infounded because the appellant's prior criminal record indicated a high risk of non-compliance. Consequently, the court ruled that the lower court correctly relied on these negative elements to deny the substitution.

Regeste Legislator

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Art. 58 della legge n. 689 del 1981; When prior criminal records demonstrate a high risk of non-compliance with public work obligations, the court may lawfully refuse substitution of detention without additional evidence.

Mots-clés

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substitution of detention public work obligations prior criminal record risk of non-compliance cassation appeal inadmissibility rehabilitative prognosis recidivism risk peine de substitution

Dispositions légales citées

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Art. 58 della legge n. 689 del 1981
Considerato che le censure sviluppate in entrambi i motivi sono manifestamente infondate, in quanto, giusta quanto stabilito dall'art. 58 della legge n.

Jurisprudence citée

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Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025
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Texte complet

posto da: AMBROGI CLAUDIO nato a ROMA il 28/09/1966 avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rilevato che Claudio Ambrogi ricorre per la cassazione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 17 ottobre 2025, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di furto pluriaggravato commesso in Roma il 18 febbraio 2014, 2. Rilevato che il ricorso, articolato su due motivi, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità.

3. Considerato che le censure sviluppate in entrambi i motivi sono manifestamente infondate, in quanto, giusta quanto stabilito dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981, ossia, che la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato, il giudice di merito può respingere la richiesta di applicazione della pena sostitutiva anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658); elementi dei quali si è dato puntualmente e congruamente conto nella motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3, ultimo capoverso).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

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