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Ordinanza — n. 19818/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation appeal dismissed for lack of admissibility due to mere reproduction of already reviewed arguments.

Numéro de cause Ordinanza — n. 19818/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Antonio Carriola against the Second Instance Court's decision to revoke the confiscation of seized drugs. The appellant argued that the lower court failed to exclude an aggravating circumstance regarding the minor's age, claiming the trial record misrepresented his lack of awareness about the minors' youth. The court rejected this claim as inadmissible because the arguments were merely repetitive of those already thoroughly examined and rejected by the trial judges.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance without providing a new critical analysis.

Mots-clés

Généré par l'IA
cassation appeal admissibility repetitive arguments aggravating circumstance minor drug trafficking conspiracy confiscation of proceeds

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.
art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309/1990
Avverso detta sentenza l'imputato propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione deducendo il vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309/1990.

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Texte complet

o nato a Napoli il 20/07/1961 avverso la sentenza del 22/10/2025 della Corte di appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Teresa Arena;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Antonio Carriola propone ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli con la quale, in data 22 ottobre 2025, in parziale riforma della pronuncia del Gup del Tribunale di Nola, ha revocato la confisca del denaro in sequestro e confermato nel resto la pena come determinata nei suoi confronti, in relazione al reato di cui all'art. 73 e 80 lett.

b) d.P.R. n. 309/1990 per avere detenuto, in concorso con un minorenne, sostanza stupefacente del tipo cocaina e crack già suddivisa in involucri e stecchette pronte per essere cedute a terzi. Avverso detta sentenza l'imputato propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione deducendo il vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309/1990. In tesi difensiva la sentenza ha travisato il ragionamento difensivo che si sviluppava sulla consapevolezza della natura oggettiva dell'aggravante inquestione e conclude per la consapevolezza da parte del Carriola della minore età di uno dei giovani sulla scorta di un non dimostrato rapporto tra spacciatore e fornitore, non considerando che il contatto del ricorrente con i tre giovani (di cui uno diciassettenne) è durato pochi secondi.

Il motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata a pagina 2 della motivazione. La Corte territoriale ha ricostruito la vicenda processuale argomentando in maniera non illogica e coerente con le emergenze acquisite che i ragazzi, tra cui il minorenne, in occasione dell'arresto, si avvicinavano al Carriola chiedendogli il "blu" e il "fumo" e che il ricorrente, apriva lo scantinato dentro cui si trovavano i box contenenti la droga.

E' stato evidenziato che i tre giovani erano stati visti spacciare in precedenza nel piazzale Taranto, noto luogo di spaccio e al momento dell'arresto di due di essi, recavano in dosso droga destinata allo spaccio. Da quanto detto la Corte territoriale ha inferito che Carriola, ben lungi dal cedere stupefacente a tre "clienti" operasse in sinergia con costoro i quali, finite le dosi, tornavano al deposito all'interno del quale si trovavano centinaia di dosi di sostanza stupefacente di diversa natura, già singolarmente confezionate, per ricevere dal ricorrente altra droga da spacciare.

La motivazione è dunque connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichia P.Q.M29 026