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Ordinanza — n. 19793/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal against differentiated detention regime due to lack of legal grounds for re-evaluation.

Numéro de cause Ordinanza — n. 19793/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the prisoner's challenge to the differentiated detention regime. The prisoner argued the lower court failed to verify necessary links to a criminal association, but the court found the original decision's reasoning sufficient regarding public safety risks. Consequently, the appeal was dismissed as it sought a new factual evaluation rather than a correction of legal error.

Regeste Legislator

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Art. 41 bis, comma 2 sexies ord. pen.; Appeals against differentiated detention regime decisions are admissible only for legal violations, not for requesting a different assessment of factual elements.

Mots-clés

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differentiated detention regime criminal association links public safety risk inadmissible appeal legal violation requirement rattachement spécial casier judiciaire chargé organisation criminelle

Dispositions légales citées

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Art. 41 bis, comma 2 sexies ord. pen.
Rilevato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale di Sorveglianza in materia di regime di cui all'art. 41 bis ord.

Jurisprudence citée

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Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, Vinciguerra
Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca
Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv.
Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè
Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv.
Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano
281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv.
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Texte complet

to a VITTORIA il 23/04/1988 avverso l'ordinanza del 13/11/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da Sergio Musto avverso il decreto ministeriale di applicazione per anni quattro del regime di cui all'art. 41 bis ord. pen.; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge evidenziando che il Tribunale avrebbe omesso di accertare l'esistenza del presupposto necessario per l'applicazione del regime detentivo differenziato nel senso che nel caso di specie difetterebbero gli elementi di collegamento don un'associazione criminale;

Rilevato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale di Sorveglianza in materia di regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. è ammesso solo per violazione di legge (cfr. art. 41 bis, comma 2 sexies ord. pen.); Rilevato che la motivazione del provvedimento impugnato -con gli specifici riferimenti a quanto accertato con la sentenza di condanna per il reato commesso nel 2023 di partecipazione all'associazione mafiosa, tutt'ora operante gestita con ruolo apicale dal fratello- risulta adeguata e coerente quanto alla sussistenza in concreto di collegamenti con l'associazione di appartenenza e della sussistenza e attualità del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, ciò anche considerato, come correttamente evidenziato, che il giudizio deve essere espresso in termini di adeguata valutazione della probabilità che, in mancanza delle restrizioni conseguenti al regime di detenzione differenziato, il detenuto possa riprendere ovvero mantenere i contatti (Sez. 1, n. 2660 del 09/10/2018, 2019, Vinciguerra, Rv. 274912 - 01;

Sez. 5, n. 40673 del 30/05/2012, Badagliacca, Rv. 253713 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto la censura proposta, tesa a sollecitare una diversa valutazione degli elementi in atti, non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M