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Ordinanza — n. 19714/2026 — snpen Généré par l'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding theft conviction for lack of motivation vices.

Numéro de cause Ordinanza — n. 19714/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Paolo Sulas inadmissible, upholding his conviction for theft. The court found the appellant's arguments regarding the credibility of victims and the identification of the crime location failed to meet the legal threshold for a motivation defect under Article 606 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the lower court's reasoning was deemed sufficient as it properly verified the subjective credibility of the victims and relied on multiple corroborating circumstances.

Regeste Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.: An appeal alleging a defect in the reasoning of a judgment is inadmissible if the lower court's argumentation does not contradict established experience or other statements within the decision, particularly when the credibility of victims is assessed independently of the general rules regarding witness testimony.

Mots-clés

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criminal procedure defect of motivation credibility of victims theft conviction inadmissible appeal Cassazione burden of proof preuve informatique

Dispositions légales citées

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
17-19) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
17-19) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
pen, avendo la Corte argomentato in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese in quanto le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod.
art. 624-bis cod. pen
di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;Rilevato che Sulas Paolo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Sassari che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod.
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Texte complet

o a SINISCOLA il 29/06/1969 avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;Rilevato che Sulas Paolo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Sassari che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; Considerato che il primo ed il secondo motivo - che possono essere congiuntamente trattati in quanto con entrambi il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla attendibilità del denunciante e del riconoscimento dell'imputato come autore del furto- è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 17-19) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen, avendo la Corte argomentato in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese in quanto le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto; inoltre, quanto all'identificazione del ricorrente quale autore del furto plurime erano le circostanze e dichiarazioni che avevano indotto il Collegio, di primo e secondo grado, a dichiarare il Sulas colpevole;

Considerato che il terzo motivo di ricorso -con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione all'individuazione del Sulas come persona presente nel luogo del furto - non è consentito, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P P.Q.M