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Ordinanza — n. 19693/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal for theft charges due to failure to raise specific legal grounds at second instance.

Numéro de cause Ordinanza — n. 19693/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation declared the joint appeal by two defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. The defendants argued for reclassification of facts under Article 640 of the Penal Code and the exclusion of an aggravating circumstance under Article 625, but these grounds were not previously raised as specific grounds for appeal. The court ruled that such omissions render the appeals inadmissible under procedural law, while dismissing the third ground regarding identification as manifestly unfounded due to corroborating evidence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Appeals must contain all specific grounds for review; failure to deduce them at the second instance renders the appeal inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural inadmissibility failure to raise grounds second instance appeal penal code reclassification aggravating circumstances exclusion court costs liability identification of authors concours d'infractions pénales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 640 cod. pen.
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'omessa riqualificazione dei fatti nella fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen., il secondo motivo, che lamenta la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art.
Art. 625 n. 2 cod. pen.
pen., il secondo motivo, che lamenta la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n.
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
art. 640 cod. pen
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'omessa riqualificazione dei fatti nella fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen., il secondo motivo, che lamenta la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
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Texte complet

posti da: CONSTANTIN CLAUDIO VIOREL nato il 23/03/1997 GUNIE VLADUT CONSTANTIN nato 11 13/10/1997 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;Rilevato che Constantin Claudio Viorel e Gunie Vladut Constantin ricorrono congiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha confermato la condanna degli imputati per il concorso in una pluralità di reati di furto e tentato furto pluriaggravato; Lette le conclusioni pervenute in data 20 marzo 2026 a firma del difensore e procuratore speciale avv.

Costantino Puzone nell'interesse della costituita parte civile che insiste nella declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'omessa riqualificazione dei fatti nella fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen., il secondo motivo, che lamenta la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen., e il quarto motivo, che denunzia vizio di motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, non sono consentiti in sede di legittimità perché le censure non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.;

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione relativamente all'identificazione dei ricorrenti quali autori dei reati loro ascritti, è manifestamente infondato in quanto numerosi sono gli elementi che hanno consentito l'identificazione certa dei ricorrenti. Nello specifico, l'intestazione delle carte PostePay utilizzate, il confronto fra le foto segnaletiche e le immagini degli impianti di video sorveglianza e il fatto che gli imputati sono stati arrestati in flagranza di reato, rilasciando, poi, dichiarazioni spontanee dal contenuto confessorio;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla si dispone in favore della parte civile avendo la stessa depositato unicamente conclusione scritte, ma non avendo avanzato alcuna domanda di condanna alle spese. P. Q. M. Dichia P.Q.M