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Ordinanza — n. 19676/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeals against theft conviction, ruling the warehouse was an annex and possession was established.

Numéro de cause Ordinanza — n. 19676/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Carlo and Rino Laddaga inadmissible, upholding their conviction for theft in a dwelling. The defendants argued the location was not a dwelling and that the crime was attempted rather than consummated. The court rejected these claims, finding the warehouse was an annex to the victim's home and that the defendants had established possession by moving the stolen goods to a vehicle and fleeing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 617 c.p.; Art. 61 c.p.: The court holds that a warehouse pertinential to a residence constitutes a dwelling for theft purposes, and that transporting stolen goods to a vehicle and fleeing establishes consummated theft through possession.

Mots-clés

Généré par l'IA
theft in dwelling consummated theft possession established annex to residence inadmissible appeal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 617 c.p.
Art. 61 c.p.

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Texte complet

posti da: Laddaga Carlo nato a Altamura il 13/12/1997 Laddaga Rino nato a Gravina di Puglia il 08/04/1978 avverso la sentenza del 14/02/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di 1;:;•fild, n ha confermato la condanna di Rino Laddaga e Carlo Laddaga per il reato di furto in abitazione, riducendo solo il trattamento sanzionatorio; Considerato che, con il primo motivo, di analogo tenore, i ricorrenti deducono che il deposito nel quale è avvenuto il furto non potrebbe considerarsi un'abitazione; Ritenuto tale motivo manifestamente infondato, poiché il deposito in questione è pertinenziale all'abitazione della persona offesa; Considerato che, con il secondo motivo, gli imputati assumono che erroneamente il delitto è stato qualificato come furto consumato e non tentato; (ef.Ritenuto anche tale motivo manifestamente infondato, poiché, come ha congruamente osservato la Corte territoriale, i ricorrenti, dopo aver trafugato la refurtiva dal locale, l'hanno collocata in un veicolo a loro disposizione e si sono allontanati di circa 200 metri, fino a quando sono stati raggiunti dalla polizia giudiziaria, sicché sono entrati, seppure per breve tempo, nel possesso dei beni sottratti;

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro