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Ordinanza — n. 19558/2026 — snpen Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding generic mitigating circumstances and substitute penalties.

Numéro de cause Ordinanza — n. 19558/2026 — snpen
Autorité / Tribunal
Juridiction Italie (IT)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to reject generic mitigating circumstances and substitute penalties. The appellant argued for leniency based on limited process participation, but the appellate court found his criminal record demonstrated a lack of reliability and reformation potential. Consequently, the court ruled that no substitute penalties were appropriate given the history of prior convictions for theft, fraud, and driving offenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 20-bis cod. pen.: The appeal is inadmissible when the lower court correctly identifies that the defendant's criminal record precludes the application of substitute penalties or generic mitigating circumstances due to a lack of reformation potential.

Mots-clés

Généré par l'IA
generic mitigating circumstances substitute criminal penalties criminal record reliability inadmissible appeal reformation potential assessment

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 20-bis cod. pen.
art. 20-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

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Texte complet

nato a SALERNO il 24/12/1982 avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che le censure di cui ai due motivi del ricorso di Fortunato Fumo - con i quali vengono rispettivamente lamentate carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 20-bis cod. pen. o comunque di altra sanzione sostitutiva e carenza di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche -, oltre ad essere in fatto e manifestamente infondate, sono riproduttive di doglianze già valutate con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dalla Corte di appello di Salerno nella sentenza impugnata.

Invero, detta Corte rileva che non vi sono elementi positivi per riconoscere le attenuanti generiche, tale non potendo considerarsi la limitata partecipazione al processo, a fronte di un curriculum penale (ricettazione, truffa continuata, guida senza patente ed evasione) che descrive un soggetto dedito all'illecito e di nessuna affidabilità, donde l'impossibilità di irrogare pene sostitutive di quella detentiva, che non sarebbero più idonee, in ragione delle condanne pregresse, alla rieducazione del condannato, né assicurerebbero, nemmeno attraverso opportune prescrizioni / la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M P.Q.M