# Regolamento della legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri (142.110)

**Jurisdiction:** CH-TI
**Canonical URL:** https://legislator.ch/law/ch/ti/142.110/142-110-regolamento-della-legge-di-applicazione-alla-legge-federale-sui-documenti-di-ident
**Official Source:** https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/7

## Provisions

### Art. 1 Regolamento della legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri Regolamento della legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri

1 Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, Ufficio dello stato civile (in seguito: Ufficio) è l’autorità competente ad applicare la legislazione federale e cantonale in materia di documenti d’identità dei cittadini svizzeri. [1]

2 Le Guardie di confine dell’aeroporto di Lugano - Agno sono competenti per il rilascio dei passaporti provvisori per passeggeri in partenza.

3 I centri regionali di registrazione (in seguito: centri regionali) di Biasca , Locarno , Lugano e Mendrisio unitamente all’Ufficio sono competenti per il rilascio dei documenti d’identità ordinari.

[1] Cpv. modificato dal R 16.9.2014; in vigore dal 1.10.2014 - BU 2014, 455; precedente modifica: BU 2011, 74.

### Art. 2 Regolamento della legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri Regolamento della legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri

L’Ufficio può emanare all’attenzione dei centri regionali delle istruzioni vincolanti.

Ripartizione delle tasse con i centri regionali

### Art. 3 Regolamento della legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri Regolamento della legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri

1 Per l’emissione di ogni documento d’identità i centri regionali trattengono i seguenti importi

- passaporto ordinario per adulti fr. 59.90

- passaporto ordinario per bambini fr. 21.20

- carta d’identità per adulti fr. 41.60

- carta d’identità per bambini fr. 13.80

2 In caso di richiesta contemporanea di passaporto ordinario e carta d’identità i centri regionali trattengono l’importo relativo al passaporto.

### Art. 4 Regolamento della legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri Regolamento della legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri

In caso di richiesta di un documento d’identità a favore di minorenni o persone sotto tutela, i detentori dell’autorità parentale ed i tutori sono tenuti a sottoscrivere un’autocertificazione che attesti tale rapporto.

### Art. 5 Regolamento della legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri Regolamento della legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri

È abrogato il Regolamento della legge di applicazione alla Legge sui documenti di identità dei cittadini svizzeri del 4 febbraio 2003.

### Art. 6 Regolamento della legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri Regolamento della legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° marzo 2010.

Pubbli cato nel BU 2010 , 56.

