# 90.2004.43 — Heir's Challenge to Indicative Land Consolidation Map in Development Plan Dismissed

**Numéro de cause:** 90.2004.43
**Citation:** TRPI TI 90.2004.43
**Autorité / Tribunal:** Tribunale della pianificazione
**Date de la décision:** 2010-03-09
**Issue du litige:** Rejeté (Dismissed)
**Frais judiciaires:** à la charge du recourant
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/fr/case/ch/ti/90.2004.43/heir-s-challenge-to-indicative-land-consolidation-map-in-development-plan-dismissed
**Official Source URL:** http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59843&nX40_KEY=4611935&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-2004-43_2010-03-09.html

## Synthèse de l'arrêt (Faits & Considérants)

An heir challenged a minor amendment to a detailed development plan that adjusted building and green area limits near a forest and affected the land consolidation plan concerning their inherited properties, specifically objecting to the resulting reduction in the surface area of one parcel and the configuration of another, but the court dismissed the appeal, reasoning that the contested final state map included in the development plan was merely indicative of a future land consolidation procedure and not legally binding or subject to direct review in the planning appeal; thus, the proper venue for challenging the specific parcel allocations and attributes was the subsequent, competent land exchange procedure, and the challenge to a related deforestation/reforestation decision was also untimely as it should have been raised against the department's specific authorization.

## Regeste / Sommaire juridique

art. 28 PAmm; art. 31 PAmm — art. 28 PAmm: Cited in the dispositive to order the payment of the judgment fee by the appellant. art. 31 PAmm: Cited in the dispositive to order the appellant to pay costs (repetition fees) to the municipality.

## Questions juridiques clés & dispositions appliquées

### 1. art. 28 PAmm

Cited in the dispositive to order the payment of the judgment fee by the appellant.

### 2. art. 31 PAmm

Cited in the dispositive to order the appellant to pay costs (repetition fees) to the municipality.

## Texte intégral de la décision

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |
| Incarto n.  90.2004.43 | Lugano  4 aprile 2005 | In nome  della Repubblica e Cantone  del Ticino | | |  |
| **Il Tribunale della pianificazione del territorio** | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

 

|  |  |
| --- | --- |
| composto dei giudici: | Raffaello Balerna, presidente,  Lorenzo Anastasi, Matteo Cassina |

 

|  |  |
| --- | --- |
| segretario: | Leopoldo Crivelli |

 

 

statuendo sul ricorso 3 luglio 2004 di

 

 

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **) RI 1** | | |
|  | contro | |  |
|  | la risoluzione 8 giugno 2004 (n. 2396) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell'insorgente contro la decisione 11 luglio 2003 del dipartimento del territorio di approvazione di una variante di poco conto del piano regolatore particolareggiato di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nel comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |  | |
|  |  |  |  |

 

 

viste le risposte:

-         
13 settembre 2004 della
divisione della pianificazione territoriale del dipartimento del territorio;

-         
23 settembre 2004 del PI
1;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           **in
fatto**

 

                                  A.   L'11 luglio
2003 il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore particolareggiato (PRP)
di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nel comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Alla stessa data il dipartimento del
territorio ha approvato una variante di poco conto di tale piano. Quest'ultima
si era resa necessaria per correggere il limite dell'area edificabile e quella
verde a contatto con l'area forestale. La variante di poco conto è stata
pubblicata dal 27 agosto al 26 settembre 2003.

 

 

                                  B.   RI 1,
membro della comunione ereditaria proprietaria dei mapp. 149 e 182 di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
interessati dal PRP, è insorto contro la menzionata variante al Consiglio di
Stato. L'insorgente ha contestato il piano di riordino fondiario annesso al
PRP, secondo cui la superficie del mapp. 149 veniva ridotta, mentre che veniva
aumentata quella del mapp. 182. Esso ha, in primo luogo, domandato il
mantenimento della superficie del mapp. 149. Si è tuttavia dichiarato d'accordo
di accettare la modifica, alla condizione che venisse eliminata integralmente l'area
boschiva a carico del mapp. 182, da riportare sull'adiacente part. 178.

 

 

                                  C.   Con
risoluzione 8 giugno 2004 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame.

 

 

                                  D.   Con ricorso
30 giugno 2004 RI 1 ha impugnato la risoluzione governativa dinanzi a questo tribunale,
riproponendo le domande, in ordine inverso, e gli argomenti già sottoposti al
giudizio dell'istanza inferiore. Ha inoltre domandato l'esperimento di un sopralluogo.

 

                                         La
divisione della pianificazione territoriale e il municipio di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ hanno
postulato la reiezione del gravame.

 

 

 

 

 

Considerato,                  **in
diritto**

 

                                   1.   La
competenza del tribunale è data ed il ricorso tempestivo (art. 38 cpv. 1
LALPT). Pure incontestabilmente data, contrariamente a quanto crede il comune,
è la legittimazione del ricorrente ex art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT e relativo
rinvio all'art. 35 cpv. 2 lett. b LALPT. La giurisprudenza riconosce infatti a
ciascun membro di una comunione ereditaria un interesse legittimo giusta l'art.
43 PAmm, ovvero un interesse degno di protezione secondo la terminologia
impiegata all'art. 35 cpv. 2 lett. b LALPT, ispirata alla legislazione federale
(art. 48 lett. a PA, 103 lett. a OG), ad impugnare una decisione che concerne
la comunione ereditaria, quando il ricorso tende all'annullamento di un
provvedimento che determina obblighi od oneri per la comunione ereditaria
stessa (cfr. RDAT II-2002 n. 22 con rinvii; STPT 18 giugno 2003 consid. 1, non
pubbl. in RDAT I-2004 n. 35; inoltre Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du
territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 1653). Il ricorso è
dunque ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Il sopralluogo, sollecitato dal
ricorrente, non appare invero necessario.

 

 

                                   2.   In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,
assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza
di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37
cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere
cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche dell'opportunità
delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate di compiti
pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro subordinate il
margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti (art. 2 cpv. 3
LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire il proprio
apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di questo di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata, ragionevole
od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui
la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia
manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di
quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori
fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,
rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di
livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche l'art.
26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata
in modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3
OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid. 3).

 

                                         Il potere
cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.
78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per
poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una
modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.

 

 

                                   3.   3.1. I
piani d'utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati piani regolatori a livello
comunale (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art.
14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili,
agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il piano particolareggiato (art. 28
cpv. 2 lett. c, 54 segg. LALPT) organizza e disciplina nel dettaglio l'uso ammissibile
di una parte esattamente delimitata del territorio comunale, quando particolari
obiettivi di promozione urbanistica o socio-economica lo giustificano oppure
interessi inerenti alla protezione naturalistica o ambientale, di monumenti,
nuclei o centri storici lo richiedono. Esso dev'essere previsto nell'ambito di
un piano regolatore comunale (art. 54 cpv. 2 LALPT).

 

                                         3.2. Il PRP
ha, come obiettivi principali, l'organizzazione del territorio rispettosa del
paesaggio e delle caratteristiche del nucleo, la prefigurazione di un'edificazione
che richiama le volumetrie in loco, la predisposizione di una serie di percorsi
pedonali, paralleli e perpendicolari alle curve di livello, di complemento e di
continuazione dei percorsi storici esistenti (art. 2 cifra 1 NAPRP). Il
progetto urbanistico del piano punta su tre elementi prioritari: 1) il disegno
degli spazi liberi di pertinenza degli insediamenti e dell'area verde di
protezione del paesaggio, quest'ultima ubicata nella parte a monte del comparto,
con funzione di protezione del paesaggio e di rispetto del complesso monumentale
soprastante; 2) il posizionamento degli edifici secondo un determinato orientamento,
coerente con le peculiarità paesaggistiche, monumentali e di vicinanza del
nucleo; 3) il nuovo assetto fondiario in funzione degli indirizzi urbanistici menzionati
(cfr. rapporto di pianificazione, cifra 5, pag. 8). In sintesi, tutta la
superficie abbracciata dal piano, ad esclusione della foresta e dei percorsi
pedonali, è considerata territorio fabbricabile, ma le possibilità di
edificazione sono concentrate nella parte bassa del comparto (sud), lungo due
linee di costruzione. La parte superiore, a nord, è vincolata quale area verde
di protezione del paesaggio. Il perimetro del PRP è infine delimitato, a
occidente, dalla zona del nucleo, a oriente, dal bosco.

 

                                         3.3. La
proposta di edificazione contemplata dal PRP implicava il dissodamento di una certa
superficie boschiva riguardante - in primo luogo - il mapp. 182, cui è cointeressato
il ricorrente, e marginalmente il mapp. 178. Senza questa operazione il predetto
mappale, così come il confinante mapp. 181, non sarebbero risultati edificabili.
Per questo motivo il comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha formulato istanza di dissodamento
e rimboschimento compensativo. In sede di esame del PRP l'autorità cantonale ha
tuttavia rilevato vuoi un'assenza di un previo accertamento dell'area boschiva,
vuoi l'inadeguatezza della proposta di rimboschimento. Per questo motivo,
dietro istanza del comune con risoluzione 5 novembre 2002 (n. 5146) il Governo
ha, in primo luogo, accertato la natura parzialmente boschiva dei mapp. 182 e
dell'adiacente mapp. 178. Il municipio di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ si è indi attivato per
conseguire il dissodamento di 317 mq di bosco (prevalentemente posti sul mapp. 182)
accompagnato da un rimboschimento parziale (mq 277) in loco, esclusivamente sul
mapp. 178. Nello stesso tempo esso ha introdotto una variante di poco conto del
PRP in via di approvazione, allo scopo di far coincidere i perimetri e della
zona edificabile e della sovrastante area verde di protezione del paesaggio con
il limite della foresta conseguente al dissodamento. Il 16 maggio 2003 il
dipartimento del territorio ha rilasciato un preavviso vincolante favorevole al
menzionato disboscamento. Mediante risoluzione 11 luglio 2003 il Consiglio di
Stato ha indi approvato il PRP, demandando l'approvazione del tracciato del
confine tra l'area edificabile ed il bosco alla variante di poco conto. Con
decisioni di identica data, il dipartimento del territorio ha di conseguenza,
da lato, approvato la menzionata variante, dall'altro autorizzato il
dissodamento così come prospettato dal comune.

 

                                         3.4. Il
PRP istituisce l'obbligo del riordino fondiario, sotto forma di permuta
generale (art. 5 cifra 1 NAPRP). Questa procedura costituisce, in concreto, un
presupposto indispensabile per conseguire gli obiettivi edificatori previsti dal
piano e permettere, nel contempo, un'adeguata urbanizzazione del comparto. Sino
alla crescita in giudicato della permuta generale, l'edificabilità dei fondi è di
principio esclusa (art. 4 cifra 3 NAPR). Le rappresentazioni grafiche componenti
il PRP constano quindi anche di due piani a carattere indicativo (cfr. art. 3
lett. f e g NAPRP), in scala 1:500, attinenti a questo aspetto: l'uno (n. 6)
relativo allo stato iniziale, l'altro (n. 7) a quello finale dei 10 mappali
interessati.

 

                                         L'insorgente
contesta il contenuto del piano riferito allo stato finale dell'assetto fondiario
(n. 7), per quanto concerne particolarmente la definizione delle superfici dei
fondi di pertinenza della comunione ereditaria di cui fa parte, mapp. 149 e
182, e la natura parzialmente boschiva del lato orientale del mapp. 182. A torto,
tuttavia.

 

                                         In
effetti, la procedura di approvazione di un piano di utilizzazione (piano
regolatore, piano regolatore particolareggiato) non costituisce né sostituisce una
procedura di ricomposizione particellare (art. 84 LALPT). Lo conferma, nel caso
di specie, il carattere semplicemente indicativo del piano n. 7 componente il
PRP. Questo piano non partecipa dunque agli effetti giuridici del piano
regolatore particolareggiato di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (art. 21 cpv. 1 LPT; art. 40 cpv. 1
LALPT, applicabile attraverso il rinvio di cui all'art. 55 cpv. 1 LALPT): non è
quindi né vincolante né, di conseguenza, impugnabile. Il controverso piano
costituisce piuttosto un semplice suggerimento di come potrebbe essere attuata
la ricomposizione particellare del comparto per conseguire gli obiettivi del
piano e, nel contempo, la dimostrazione che questo potrà trovare concreta
attuazione. Il ricorrente è pertanto rinviato alla competente procedura di
permuta generale per contestare la superficie, le dimensioni, l'ubicazione, la
forma, la natura, il valore ecc. dei mappali che gli saranno assegnati in
quella specifica sede.

 

                                         Inoltre,
sia soggiunto per completezza, nemmeno la contestazione del rimboschimento dell'attuale
mapp. 178, ancorché chiaramente finalizzata a tutelare gli interessi del
ricorrente in sede di riordino fondiario e, pertanto, inammissibile già per i motivi
appena indicati, potrebbe essere ricevibile in questa sede, bensì avrebbe
dovuto essere sollevata impugnando la decisione dipartimentale di dissodamento.

 

 

                                   4.   ll ricorso
dev'essere respinto.

 

 

                                   5.   La tassa
di giudizio e le spese devono essere poste a carico del ricorrente (art. 28 PAmm),
il quale viene inoltre tenuto a rifondere al comune, assistito da un avvocato,
delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,

 

 

**dichiara e pronuncia:**

 

 

                               1.   Il
ricorso è respinto.

 

 

2.La tassa di giudizio, di fr. 750.- (settecentocinquanta), è posta a
carico del ricorrente, il quale è inoltre tenuto a versare al comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
identico importo per ripetibili.

 

|  |  |
| --- | --- |
| 3.   Intimazione a: |  |

 

 

 

|  |  |
| --- | --- |
| terzi implicati | **PI 1**  patr. da: PR 1  rappr. da: RA 1     **CO 1**  rappr. da: RA 2 |

Per il Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente                                                             Il
segretario
