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Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo». (15G00128)

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Table of Provisions (27)

Statutory Text (27 Provisions)

DECRETO 2015-07-22, n. 113 — Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo». (15G00128) | Capo I * * Principi generali *

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 87, comma quinto della Costituzione;

Visto l'articolo 17 della legge 11 agosto 2014, n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare gli articoli 8, 9, 12 e 13-bis;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2015;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 luglio 2015, riscontrata con nota DAGL 0006163 del 22 luglio 2015;

Adotta

il seguente regolamento

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento reca lo statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e ne disciplina le competenze e le regole di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficacia, economicita', unitarieta' e trasparenza degli interventi di cooperazione allo sviluppo.

2. Ai fini del presente decreto, i seguenti termini hanno il significato di seguito indicato

a) «legge istitutiva»: legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo»;

b) «Ministro»: Ministro degli affari esteri e della

cooperazione internazionale;

c) «Vice ministro»: Vice ministro della cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 11 della legge istitutiva;

d) «MAECI»: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

e) «DGCS»: Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del MAECI, di cui all'articolo 20 della legge istitutiva;

f) «Agenzia»: Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, istituita dall'articolo 17 della legge istitutiva;

g) «direttore»: il direttore dell'Agenzia di cui all'articolo 17, comma 5, della legge istitutiva;

h) «sedi all'estero»: sedi all'estero dell'Agenzia di cui all'articolo 17, comma 7, della legge istitutiva;

i) «Comitato congiunto»: Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 21 della legge istitutiva;

l) «capi missione»: capi delle rappresentanze diplomatiche di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

m) «documento triennale»: documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12 della legge istitutiva;

n) «convenzione con il Ministro»: convenzione tra il Ministro e il direttore di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

o) «data di piena operativita'»: data di cui all'articolo 31, comma 1, della legge istitutiva;

p) «regolamento di contabilita'»: regolamento interno di contabilita' di cui all'articolo 17, comma 6, della legge istitutiva;

q) «regolamento di organizzazione»: regolamento interno di organizzazione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera l), del decreto legislativo n. 300 del 1999.

DECRETO 2015-07-22, n. 113 — Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo». (15G00128) | Capo I * * Principi generali *

Art. 2

Finalita'

1. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico e opera al fine di rafforzare l'efficacia, l'economicita', l'unitarieta' e la trasparenza della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Italia, mirata alla promozione della pace, della giustizia attraverso uno sviluppo solidale e sostenibile dei popoli e delle persone.

2. Fatti salvi i compiti attribuiti dalla legge istitutiva al MAECI, l'Agenzia svolge le funzioni e realizza gli interventi di cooperazione allo sviluppo in precedenza gestiti dalla DGCS ai sensi della legge n. 49 del 1987, nonche' ogni altra funzione indicata dall'articolo 17 della legge istitutiva.

3. L'Agenzia si conforma agli indirizzi indicati dal documento triennale, agli obiettivi definiti dalla convenzione con il Ministro e ad un piano di efficacia degli interventi, cui si attiene anche la DGCS, approvato dal Comitato congiunto.

4. L'Agenzia si conforma ai principi di partecipazione e di dialogo strutturato con la societa' civile e con il sistema italiano della cooperazione allo sviluppo, sanciti dal Capo VI della legge istitutiva, nel rispetto delle responsabilita' attribuite agli organi dell'Agenzia e alla DGCS dalla normativa vigente.

DECRETO 2015-07-22, n. 113 — Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo». (15G00128) | Capo I * * Principi generali *

Art. 3

Indirizzo, vigilanza, controllo e rapporto con il MAECI

1. Il Ministro, coadiuvato dalla DGCS, esercita i poteri di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia previsti dalla normativa vigente, mettendo in essere ogni azione o atto strumentale a garantire la coerenza dell'attivita' dell'Agenzia con la politica estera e con le vigenti disposizioni di legge, adottando fra gli altri direttive, approvando il bilancio preventivo e il conto consuntivo con le modalita' di cui all'articolo 12 e verificando il raggiungimento degli obiettivi.

2. La convenzione con il Ministro si conforma all'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e definisce le modalita' di collaborazione tra il MAECI e l'Agenzia, ferme restando le attribuzioni del Ministro previste dall'articolo 11 della legge istitutiva. Detta convenzione e' stipulata ogni tre anni e puo' essere modificata su proposta di ciascuna delle parti.

DECRETO 2015-07-22, n. 113 — Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo». (15G00128) | Capo II * * Organizzazione dell'Agenzia *

Art. 4

Disposizioni generali

1. L'Agenzia e' regolata dalla legge istitutiva, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dal presente statuto, dal codice civile e dalle altre norme relative alle persone giuridiche pubbliche.

2. Sono organi dell'Agenzia

a) il direttore;

b) il comitato direttivo;

c) il collegio dei revisori dei conti.

3. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

4. Il regolamento di organizzazione diventa esecutivo con l'approvazione del Ministro.

5. Sul regolamento di contabilita', il Ministro acquisisce il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze.

DECRETO 2015-07-22, n. 113 — Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo». (15G00128) | Capo II * * Organizzazione dell'Agenzia *

Art. 5

Direttore

1. Il direttore rappresenta l'Agenzia, ne dirige e controlla l'attivita', e' responsabile della gestione e del conseguimento degli obiettivi attribuiti. Egli, in particolare

a) propone per l'approvazione del Ministro il regolamento di organizzazione;

b) propone per l'approvazione del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il regolamento di contabilita';

c) stipula la convenzione con il Ministro;

d) predispone e sottopone al Ministro il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

e) fatti salvi i poteri di proposta attribuiti dalla legge istitutiva alla DGCS, propone al Comitato congiunto le iniziative da approvare e lo informa di quelle sulle quali dispone autonomamente;

f) adotta gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenzia e, nell'ambito della programmazione annuale, esercita i relativi poteri di spesa, fatte salve le competenze dei dirigenti e fermo restando il limite di cui all'articolo 17, comma 6, della legge istitutiva;

g) svolge funzioni di impulso, coordinamento, direzione, vigilanza e controllo nei confronti degli uffici e delle sedi all'estero;

h) conferisce gli incarichi dirigenziali di livello non generale e propone al Ministro il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale;

i) assegna ai dirigenti gli obiettivi da perseguire per l'attuazione dei programmi e la responsabilita' di specifici progetti;

l) attribuisce ai capi degli uffici e delle sedi all'estero le risorse finanziarie, umane e strumentali;

m) cura le relazioni sindacali, definisce le politiche d'incentivazione, di formazione e d'impiego ottimale del personale;

n) propone al Ministro la nomina dei componenti del comitato direttivo, ne convoca e presiede le riunioni;

o) previa autorizzazione del Comitato congiunto, nel rispetto dell'articolo 17, comma 7, della legge istitutiva, istituisce o sopprime le sedi all'estero e ne determina l'ambito territoriale di competenza;

p) assicura il supporto dell'Agenzia al MAECI nelle attivita' di natura tecnico-operativa previste dalla legge istitutiva;

q) svolge le funzioni ed attivita' amministrative non espressamente attribuite al comitato direttivo dalle norme vigenti e dal presente statuto.

2. La selezione per la nomina del direttore di cui all'articolo 17, comma 5, della legge istitutiva e' cosi' disciplinata

a) i requisiti, le modalita' e i criteri di determinazione dell'idoneita' di cui alla lettera d), i termini e le modalita' di presentazione delle candidature sono divulgati mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del MAECI e con modalita' idonee a garantire la diffusione anche internazionale;

b) le candidature sono valutate da una commissione di almeno cinque membri, nominati dal Ministro nel rispetto dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272; la commissione comprende almeno un dirigente generale o equiparato del MAECI e un professore universitario in materie attinenti all'ambito di attivita' dell'Agenzia;

c) della commissione possono far parte persone estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza nel campo della cooperazione allo sviluppo, individuate, anche tra funzionari dell'Unione Europea o di organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte, nel rispetto dei criteri di trasparenza e di imparzialita' e che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati da confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

d) i candidati ritenuti idonei sulla base della documentazione allegata alla domanda di partecipazione sono ammessi a un colloquio, all'esito del quale la commissione, per il tramite del Vice ministro, formula al Ministro una motivata proposta con almeno tre e non oltre cinque nominativi;

e) gli elenchi di coloro che hanno presentato domanda, degli ammessi al colloquio e dei candidati proposti sono pubblicati sul sito istituzionale del MAECI.

3. Il trattamento giuridico ed economico onnicomprensivo del direttore e' determinato con contratto individuale, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministro puo' disporre in ogni momento la revoca dell'incarico per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi rispetto agli obiettivi assegnati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'incarico e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attivita' professionale. L'incarico non puo' essere conferito a persone in quiescenza.

4. In caso di assenza o di impedimento, il direttore e' sostituito dal titolare di incarico dirigenziale generale di maggiore anzianita'.

DECRETO 2015-07-22, n. 113 — Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo». (15G00128) | Capo II * * Organizzazione dell'Agenzia *

Art. 6

Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo si riunisce periodicamente, e' composto dal direttore, che lo presiede, e da quattro componenti individuati come segue

a) i due capi delle strutture di livello dirigenziale generale dell'Agenzia, per la durata dell'incarico;

b) altri due dirigenti dell'Agenzia, di cui uno con funzioni di segretario, nominati dal Ministro su proposta del direttore per un mandato di quattro anni, rinnovabile.

2. Il comitato direttivo coadiuva il direttore e, in particolare

a) formula proposte in ordine alla programmazione delle attivita' dell'Agenzia;

b) individua misure e iniziative dirette a favorire l'economicita' della gestione;

c) esprime un parere sulle proposte dell'Agenzia al Comitato congiunto;

d) esprime un parere sugli schemi di convenzione con il MAECI e con altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 17, comma 4, della legge istitutiva;

e) esprime un parere sulla proposta di bilancio preventivo e sul conto consuntivo dell'Agenzia;

f) esprime, su richiesta del Ministro, un parere su proposte di modifica del presente statuto e dei regolamenti di organizzazione e di contabilita'.

3. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

4. Alle riunioni del comitato direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti del collegio dei revisori dei conti.

5. Per la partecipazione al comitato direttivo non spetta alcun compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato.

DECRETO 2015-07-22, n. 113 — Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo». (15G00128) | Capo II * * Organizzazione dell'Agenzia *

Art. 7

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto dal presidente e da due membri effettivi, designati in conformita' all'articolo 17, comma 13, lettera m), della legge istitutiva, e da un membro supplente, designato dal Ministro.

2. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Le indennita' del presidente e dei membri effettivi sono determinate dal Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il collegio dei revisori dei conti svolge il controllo sull'attivita' dell'Agenzia a norma del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, nonche', in quanto compatibili, degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e del regolamento di contabilita'.

DECRETO 2015-07-22, n. 113 — Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo». (15G00128) | Capo II * * Organizzazione dell'Agenzia *

Art. 8

Assetto organizzativo in Italia

1. L'Agenzia ha la sede centrale a Roma.

2. La denominazione, l'ordinamento e le funzioni degli uffici in Italia, articolati in non piu' di due strutture dirigenziali di livello generale presso la sede centrale, sono stabiliti dal direttore con il regolamento di organizzazione.

3. Gli uffici in Italia assicurano il supporto tecnico ed amministrativo al direttore.

DECRETO 2015-07-22, n. 113 — Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo». (15G00128) | Capo II * * Organizzazione dell'Agenzia *

Art. 9

Sedi all'estero

1. Con le modalita' di cui all'articolo 17, comma 7, della legge istitutiva possono essere istituite, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, fino a trenta sedi all'estero, la cui direzione e' affidata a personale dirigenziale, della terza area o a personale di cui all'articolo 32, comma 4, primo periodo, della legge istitutiva.

2.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2019, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2020, N. 8)).

3. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale di cui all'articolo 19, comma 6, della legge istitutiva, nel rispetto del contingente ivi previsto, sono regolate dalle norme applicabili al personale di pari qualifica degli uffici di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

4. I capi delle sedi all'estero rispondono al direttore, da cui dipendono gerarchicamente, per l'uso delle risorse e per il raggiungimento degli obiettivi assegnati. I capi missione esercitano nei confronti delle sedi all'estero le funzioni di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sulla base della convenzione con il Ministro e delle direttive del Ministro.

5. Le sedi all'estero possono essere delegate alla gestione delle iniziative di cooperazione e delle relative risorse, nei limiti previsti dall'articolo 17, comma 3, della legge istitutiva.

6. L'autonomia gestionale e finanziaria e le modalita' di rendicontazione sono disciplinate dal regolamento di contabilita', che si ispira, per quanto compatibile, al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, nel rispetto dei seguenti criteri

a) ai titolari delle sedi all'estero competono i poteri e le responsabilita' attribuiti dal medesimo dPR ai capi di rappresentanza diplomatica;

b) contestualmente all'invio alla sede centrale dell'Agenzia, i bilanci preventivi e consuntivi delle sedi all'estero sono inviati ai capi missione territorialmente competenti, che, entro venti giorni, possono inviare osservazioni al MAECI.

7. Al fine di rafforzare l'efficacia degli interventi

realizzati dai soggetti del sistema italiano di cooperazione allo sviluppo di cui al Capo VI della legge istitutiva, l'Agenzia, attraverso le sedi all'estero e d'intesa con i capi missione competenti, promuove a livello locale

riunioni periodiche o altre forme di consultazione, coordinamento e scambio di informazioni con gli operatori che realizzano iniziative di cooperazione.

8. I capi delle sedi all'estero si conformano alle direttive dei capi missione in materia di sicurezza.

DECRETO 2015-07-22, n. 113 — Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo». (15G00128) | Capo III * * Disposizioni in materia di personale *

Art. 10

Reclutamento e inquadramento del personale

1. Il personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Agenzia e' suddiviso in profili professionali afferenti ai settori tecnico-operativo e giuridico-amministrativo, individuati con la contrattazione collettiva decentrata. Per l'accesso all'area tecnico-operativa e' titolo preferenziale valutabile la precedente esperienza lavorativa nel settore di competenza e nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. Non si applica l'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.

2. Le procedure di cui all'articolo 19, comma 2, lettere c) e d), della legge istitutiva comprendono prove per accertare l'idoneita' allo svolgimento delle funzioni e la conoscenza della lingua inglese.

Per i profili professionali per il cui accesso e' richiesta la laurea, e' inoltre accertata la conoscenza di una seconda lingua straniera.

3. L'inquadramento di personale dipendente da pubbliche amministrazioni nell'organico dell'Agenzia tiene conto dell'esperienza professionale maturata ai soli fini dell'individuazione dell'idoneo profilo professionale, ferme restando le disposizioni contrattuali e normative vigenti nonche' l'area e la fascia retributiva di appartenenza.

DECRETO 2015-07-22, n. 113 — Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo». (15G00128) | Capo III * * Disposizioni in materia di personale *

Art. 11

Realizzazione degli interventi di cooperazione all'estero

1. L'Agenzia realizza e monitora in loco le iniziative di cooperazione mediante

a) il proprio personale destinato alle sedi all'estero;

b) l'invio in missione di dipendenti propri o di altre amministrazioni pubbliche;

c) personale non appartenente alla pubblica amministrazione mediante l'invio in missione o la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, disciplinati dal diritto locale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano.

2. I criteri e le modalita' di selezione del personale di cui al comma 1, lettere b), e c), sono approvati dal Comitato congiunto, su proposta del direttore, sulla base di standard internazionali di efficacia, efficienza e trasparenza, nei limiti dell'ambito temporale e delle risorse assegnati per ciascun intervento, nel rispetto dei principi di pubblicita', imparzialita' e pari opportunita'. Con le stesse modalita' e' determinato il trattamento economico del personale di cui al comma 1, lettera c).

3. Il personale di cui al comma 1 dipende, ai fini amministrativi e disciplinari, dal capo della sede all'estero territorialmente competente e non puo' esercitare alcuna altra attivita' professionale. In qualsiasi momento il direttore puo' revocare, per gravi e motivate ragioni anche connesse con i rapporti con le autorita' locali, l'avvio o la prosecuzione di una missione.

DECRETO 2015-07-22, n. 113 — Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo». (15G00128) | Capo IV * * Disposizioni sul bilancio e sulla gestione degli interventi *

Art. 12

Bilancio

1. Previo parere del comitato direttivo e del collegio dei revisori, entro il 31 ottobre di ogni anno il direttore trasmette il bilancio preventivo al Ministro. Entro il 31 dicembre, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro approva il bilancio preventivo o lo restituisce al direttore indicando le motivazioni della mancata approvazione. Il direttore si conforma alle indicazioni del Ministro, ritrasmettendo il bilancio emendato entro trenta giorni. Il regolamento di contabilita' definisce le modalita' di autorizzazione all'esercizio del bilancio provvisorio.

2. Entro il 15 aprile, previo parere del comitato direttivo, il direttore trasmette il conto consuntivo dell'esercizio precedente al collegio dei revisori dei conti, che lo esamina entro i quindici giorni successivi.

3. Entro il 30 aprile, il direttore trasmette al Ministro il conto consuntivo, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti. Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro approva il conto consuntivo o lo restituisce al direttore indicando le motivazioni della mancata approvazione. Il direttore riformula, ove possibile, il conto consuntivo attenendosi alle indicazioni del Ministro entro trenta giorni. La mancata approvazione del bilancio consuntivo e' elemento di valutazione dell'operato del direttore.

4. Con modalita' stabilite dal regolamento di contabilita', il direttore puo' disporre l'accreditamento all'estero di fondi necessari alla realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo a funzionari delegati dell'Agenzia o di altra amministrazione pubblica.

5. Il bilancio preventivo e le relative variazioni e il conto consuntivo sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia entro cinque giorni dall'approvazione.

DECRETO 2015-07-22, n. 113 — Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo». (15G00128) | Capo IV * * Disposizioni sul bilancio e sulla gestione degli interventi *

Art. 13

Mezzi finanziari dell'Agenzia

1. L'Agenzia dispone dei mezzi finanziari previsti dall'articolo 18, comma 2, della legge istitutiva.

2. Il finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge istitutiva e' suddiviso in tre distinti capitoli nello stato di previsione del MAECI per spese di personale, spese di funzionamento e interventi.

DECRETO 2015-07-22, n. 113 — Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo». (15G00128) | Capo IV * * Disposizioni sul bilancio e sulla gestione degli interventi *

Art. 14

Collaborazioni con partner internazionali

1. L'Agenzia puo' attuare progetti con finanziamento dell'Unione europea, di organizzazioni internazionali o di Stati esteri. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, dall'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 20, comma 2, della legge istitutiva relativamente alla stipula di accordi e intese.

2. Se l'Agenzia e' destinataria di delega nella gestione di fondi esclusivamente a carico del bilancio dell'Unione europea o del Fondo europeo di sviluppo (FES), si applica la pertinente normativa europea.

3. I progetti di cui al comma 1, i finanziamenti e le spese ad essi relativi sono oggetto di rendicontazione separata. La rendicontazione include la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa.

4. Al controllo della rendicontazione delle spese in gestione diretta di cui al comma 3 provvede il collegio dei revisori di cui all'articolo 7.

5. Le somme non statali non utilizzate alla fine dell'intervento sono riversate agli enti o organismi sovranazionali firmatari dell'accordo.

6. L'Agenzia assicura ad altre amministrazioni pubbliche, anche tramite le proprie sedi all'estero, il sostegno e il coordinamento tecnico per la gestione e la rendicontazione dei progetti con finanziamento dell'Unione europea, di organizzazioni internazionali o di Stati esteri di cui al comma 1.

7. L'Agenzia, previa autorizzazione del Comitato congiunto, puo' affidare lo svolgimento di iniziative di cooperazione a uno o piu' partner internazionali di cui all'articolo 29 della legge istitutiva, in attuazione di accordi stipulati ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della legge istitutiva, che definiscono le modalita' di impiego delle risorse e i controlli sul raggiungimento degli obiettivi.

DECRETO 2015-07-22, n. 113 — Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo». (15G00128) | Capo IV * * Disposizioni sul bilancio e sulla gestione degli interventi *

Art. 15

Collaborazione con amministrazioni pubbliche

e con la societa' Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.

1. La collaborazione dell'Agenzia con altre amministrazioni pubbliche e' regolata da convenzioni, che determinano le modalita' di esecuzione, di finanziamento delle spese sostenute e di controllo dei risultati. Il Comitato congiunto approva le convenzioni di importo superiore a due milioni di euro ed e' informato di quelle di importo inferiore.

2. Il direttore dispone le variazioni di bilancio connesse alle convenzioni con le quali altre amministrazioni pubbliche conferiscono all'Agenzia fondi per la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo.

3. I contributi dell'Agenzia per attivita' promosse da soggetti di cui agli articoli 24 e 25 della legge istitutiva sono concessi sulla base di inviti a presentare proposte, pubblicati a cadenza indicativamente annuale, previa approvazione del Comitato congiunto, con l'indicazione delle risorse disponibili e delle priorita' di intervento. E' fatta salva la possibilita' di affidare direttamente ai soggetti di cui all'articolo 24 la realizzazione di iniziative che consistano in collaborazioni con soggetti omologhi di Paesi partner.

4. L'Agenzia assicura, anche con il supporto delle sedi all'estero, il coordinamento tecnico degli interventi di cui al presente articolo e coadiuva le amministrazioni pubbliche nella gestione delle attivita'.

5. La convenzione di cui all'articolo 22, comma 2, della legge istitutiva regola i rapporti dell'Agenzia con la societa' Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e definisce le modalita' di collaborazione, di consultazione, di scambio di informazioni e di istruttoria sui profili finanziari delle iniziative di cooperazione.

DECRETO 2015-07-22, n. 113 — Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo». (15G00128) | Capo IV * * Disposizioni sul bilancio e sulla gestione degli interventi *

Art. 16

Iniziative realizzate tramite soggetti

aventi finalita' di lucro

1. L'Agenzia puo' affidare a soggetti privati con finalita' di lucro la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo e contribuire ad iniziative di cooperazione allo sviluppo promosse dai medesimi soggetti, nel rispetto delle finalita' della legge medesima.

2. L'Agenzia promuove forme innovative di partenariato, volte al piu' ampio coinvolgimento delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie, nonche' al sostegno e alla crescita del settore privato nei Paesi partner.

3. Le attivita' di cui al presente articolo si conformano in ogni caso ai principi e alle finalita' della legge istitutiva, agli standard internazionali in materia di diritti umani, di lavoro dignitoso, di responsabilita' sociale e di tutela ambientale, alle norme in materia di contratti pubblici e, in particolare, al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' al codice di comportamento di cui all'articolo 20, fatte salve le competenze del Comitato congiunto.

DECRETO 2015-07-22, n. 113 — Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo». (15G00128) | Capo V * *Organizzazioni della societa' civile e altri soggetti senza finalita'* di lucro *

Art. 17

Elenco

1. L'Agenzia dispone l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge istitutiva, a domanda del legale rappresentante del soggetto interessato, redatta secondo i criteri e i parametri fissati dal Comitato congiunto. La domanda puo' essere presentata anche da soggetti costituiti secondo l'ordinamento di altro Stato membro dell'Unione europea. L'Agenzia verifica la documentazione presentata e accerta, anche mediante ispezioni presso l'organizzazione richiedente, la sussistenza e il mantenimento dei requisiti.

2. Per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e il suo mantenimento, l'Agenzia verifica, secondo modalita' e criteri fissati dal Comitato congiunto entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, che i soggetti di cui al presente articolo

a) agiscano con modalita' conformi ai principi della legge istitutiva e rispettino gli standard internazionali in materia di diritti umani, responsabilita' sociale e tutela ambientale;

b) non siano debitori verso la pubblica amministrazione per debiti certi, liquidi, esigibili, comprese le situazioni debitorie derivanti da revoca di contributi;

c) non abbiano tenuto comportamenti connotati da grave negligenza o malafede nella realizzazione di progetti o nell'esercizio delle loro attivita';

d) abbiano finalita' statutarie connesse alla cooperazione allo sviluppo.

3. L'Agenzia verifica il mantenimento dei requisiti di idoneita' delle organizzazioni non governative iscritte all'Anagrafe unica delle ONLUS in base all'articolo 32, comma 7, della legge istitutiva.

L'Agenzia comunica all'Agenzia delle entrate la perdita da parte delle organizzazioni di cui al presente comma dei requisiti di idoneita' o di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 26 della legge istitutiva, ai fini della cancellazione dall'Anagrafe unica delle ONLUS.

4. L'Agenzia verifica lo svolgimento dell'attivita' di cooperazione allo sviluppo e solidarieta' internazionale, anche all'estero, in relazione all'applicazione dei benefici fiscali di cui all'articolo 26, comma 5, della legge istitutiva, nonche' in relazione al mantenimento dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'Anagrafe unica delle ONLUS. A tal fine l'Agenzia

a) comunica all'Agenzia delle entrate i soggetti per i quali risulta il mancato svolgimento dell'attivita' di cooperazione allo sviluppo e solidarieta' internazionale;

b) fornisce le informazioni richieste dall'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo;

c) supporta, nell'ambito delle attivita' e finalita' di cui alla legge istitutiva, l'Agenzia delle entrate nella verifica delle attivita' svolte all'estero dalle ONLUS e dagli altri soggetti della cooperazione allo sviluppo.

DECRETO 2015-07-22, n. 113 — Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo». (15G00128) | Capo V * *Organizzazioni della societa' civile e altri soggetti senza finalita'* di lucro *

Art. 18

Concessione di contributi

1. Il Comitato congiunto stabilisce, nell'ambito della programmazione annuale di cui all'articolo 21, comma 3, della legge istitutiva, le risorse da destinare, mediante procedure comparative pubbliche, a iniziative promosse dai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge istitutiva, e che

a) rispettano i principi fondamentali e le finalita' della legge istitutiva;

b) sono in linea con gli indirizzi generali contenuti nel documento triennale e con gli impegni internazionali assunti dall'Italia;

c) prevedono la partecipazione di una controparte locale idonea ad assicurare la sostenibilita';

d) prevedono un apporto finanziario del proponente, in misura stabilita dal Comitato congiunto.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, il Comitato congiunto, su proposta del direttore, approva le procedure di cui all'articolo 26, comma 4, della legge istitutiva, secondo i seguenti criteri

a) previa approvazione del Comitato congiunto, che stabilisce le priorita' geografiche e settoriali, l'Agenzia indice annualmente una o piu' procedure di selezione di iniziative nei Paesi partner e di progetti di informazione ed educazione allo sviluppo;

b) gli avvisi pubblici definiscono le modalita' e i termini per la presentazione dei progetti e le procedure di selezione;

c) sui progetti da realizzare in tutto o in parte all'estero e' acquisito il parere dei capi missione competenti per territorio sulle condizioni politiche e di sicurezza;

d) i progetti sono valutati da una commissione, nominata dal direttore, ai cui componenti non spetta alcun compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato;

e) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2017, N. 205));

f) lo svolgimento delle iniziative e l'utilizzazione dei relativi fondi sono rendicontati mediante rapporti descrittivi e contabili;

g) l'Agenzia monitora lo svolgimento delle iniziative e verifica i risultati conseguiti.

DECRETO 2015-07-22, n. 113 — Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo». (15G00128) | Capo V * *Organizzazioni della societa' civile e altri soggetti senza finalita'* di lucro *

Art. 19

Affidamento di iniziative

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, il Comitato congiunto, su proposta del direttore, disciplina le condizioni e le modalita' per la selezione dei soggetti di cui al presente capo cui affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo, ivi inclusi gli interventi internazionali di emergenza, attraverso procedure comparative pubbliche nel rispetto della normativa vigente, degli standard internazionali e dei principi di cui all'articolo 2, comma 1.

DECRETO 2015-07-22, n. 113 — Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo». (15G00128) | Capo VI * * Codice di comportamento e controlli *

Art. 20

Codice di comportamento

1. L'Agenzia adotta un codice di comportamento ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui si attengono i soggetti pubblici e privati che beneficiano di contributi pubblici nella realizzazione delle iniziative di cui alla legge istitutiva.

2. Sullo schema di codice di comportamento e' acquisito, per il tramite del MAECI, il parere del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, fermo restando l'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

DECRETO 2015-07-22, n. 113 — Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo». (15G00128) | Capo VI * * Codice di comportamento e controlli *

Art. 21

Valutazione delle iniziative di cooperazione

1. Il MAECI e l'Agenzia stipulano annualmente una convenzione, approvata dal Comitato congiunto, che regola il trasferimento alla DGCS delle risorse finanziarie per l'esecuzione del programma delle valutazioni, definito sulla base dei seguenti principi

a) conformita' a linee guida, approvate dal Comitato congiunto, che disciplinano, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici, il ricorso a valutatori indipendenti esterni di comprovata esperienza nel settore;

b) utilizzazione di un sistema di indicatori che misura l'efficacia sociale ed ambientale complessiva degli interventi, nel rispetto degli standard internazionali in materia;

c) consultazione dell'Agenzia e delle competenti rappresentanze diplomatiche;

d) coinvolgimento dei Paesi partner;

e) coordinamento con gli altri donatori.

2. I documenti di cui al presente articolo e i risultati delle valutazioni effettuate sono pubblicati nei siti istituzionali dell'Agenzia e del MAECI.

DECRETO 2015-07-22, n. 113 — Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo». (15G00128) | Capo VI * * Codice di comportamento e controlli *

Art. 22

Controlli interni

1. Le attivita' di controllo interno all'Agenzia, comprese quelle relative alla valutazione del personale dirigenziale, sono svolte secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni.

2. L'Agenzia si avvale dell'organismo indipendente di valutazione del MAECI.

3. Le risultanze delle attivita' di controllo interno sono trasmesse al Ministro.

DECRETO 2015-07-22, n. 113 — Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo». (15G00128) | Capo VII * * Disposizioni transitorie e finali *

Art. 23

Personale dell'Agenzia

1. La DGCS puo' autorizzare il direttore, a partire dalla data di efficacia del suo contratto individuale, ad avvalersi del personale di cui all'articolo 19, comma 2, lettere a) e b), della legge istitutiva, che abbia espresso, laddove prevista e comunque nel rispetto dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'opzione per l'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia.

Sono fatte salve le esigenze funzionali di graduale passaggio all'Agenzia delle funzioni gia' attribuite al MAECI e la continuita' del pagamento del trattamento economico del personale.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 32, comma 4, della legge istitutiva, il MAECI puo' accogliere le domande di passaggio alle dipendenze dell'Agenzia degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, a decorrere da una data anteriore a quella di piena operativita'.

3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 19, comma 5, della legge istitutiva, l'opzione per l'inquadramento nell'Agenzia del personale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a) e b), laddove prevista, puo' essere espressa anche successivamente alla data di piena operativita'.

DECRETO 2015-07-22, n. 113 — Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo». (15G00128) | Capo VII * * Disposizioni transitorie e finali *

Art. 24

Personale, compiti e funzioni gia' attribuiti all'Istituto agronomico per l'Oltremare

1. Entro il trentesimo giorno anteriore alla data di piena operativita', il direttore generale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare presenta al Ministro e al direttore una relazione finale sui risultati della gestione e la ricognizione delle attivita' in essere, suddivise in base ai progetti in esecuzione, con l'indicazione delle risorse allocate, impegnate e spese per ciascuno di essi.

2. Dalla data di piena operativita', gli organi dell'Istituto agronomico per l'Oltremare cessano di operare. Il regolamento di organizzazione prevede la costituzione di una struttura di livello dirigenziale non generale con sede a Firenze nei locali demaniali gia' nella disponibilita' dell'Istituto stesso, le cui competenze sono determinate tenuto conto di quelle esercitate in base alle disposizioni previgenti.

3. L'Agenzia subentra nell'attuazione degli interventi affidati dalla DGCS all'Istituto agronomico per l'Oltremare, secondo le modalita' previste dal provvedimento che li ha disposti, salvo eventuali modifiche approvate dal Comitato congiunto, su proposta della DGCS o dell'Agenzia.

DECRETO 2015-07-22, n. 113 — Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo». (15G00128) | Capo VII * * Disposizioni transitorie e finali *

Art. 25

Armonizzazione degli interventi in corso

trasferiti all'Agenzia

1. Dalla data di efficacia del contratto individuale del direttore, la DGCS svolge le attivita' relative alle iniziative di cooperazione in raccordo con il medesimo.

2. Entro il trentesimo giorno anteriore alla data di piena operativita', la DGCS trasmette al Ministro ed al direttore una sintetica relazione sullo stato dei progetti in esecuzione delle cui attivita' non preveda la conclusione entro la data di piena operativita', con l'indicazione delle risorse allocate, impegnate e spese per ciascuno di essi. Entro i successivi dieci giorni, il Ministro dispone il trasferimento all'Agenzia degli stanziamenti occorrenti per la prosecuzione degli interventi di cui al periodo precedente, ivi inclusi i fondi impegnati.

3. Gli interventi di cui al comma 2, eseguiti dai soggetti di cui ai Capi IV e V con finanziamenti anche parziali della DGCS e gli effetti dei contratti di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 49 del 1987 registrati prima della data di piena operativita' restano regolati dalla disciplina vigente fino a tale data. Le modifiche agli interventi sono approvate dal Comitato congiunto. Il controllo di regolarita' amministrativo e contabile degli interventi che proseguono sotto la gestione dell'Agenzia ai sensi del comma 2, e' svolto dal collegio dei revisori di cui all'articolo 7. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile degli interventi conclusi alla data di piena operativita' continua ad essere svolto dall'ufficio centrale del bilancio presso il MAECI.

4. Con le modalita' previste dalla legge istitutiva, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari rendicontano le spese effettuate in applicazione della legge n. 49 del 1987, fino alla data di piena operativita'. Salvo diversa disposizione del direttore, le quote dei finanziamenti ministeriali non spese alla data di piena operativita' nonche' i diritti e gli obblighi connessi agli interventi in corso sono trasferiti al capo della sede all'estero territorialmente competente. Il trasferimento delle risorse e' comunicato con evidenze informatiche al MAECI, alla sede centrale dell'Agenzia e all'ufficio centrale del bilancio presso il MAECI.

5. Salvo diversa disposizione del direttore, le missioni in corso alla data di piena operativita' proseguono fino alla data di conclusione prevista. Fino all'adozione della delibera di cui all'articolo 11, comma 2, e comunque non oltre un anno dalla data di piena operativita', l'Agenzia applica i criteri, le modalita' di selezione e le disposizioni in materia di trattamento economico cui si attiene la DGCS.

6. Il MAECI favorisce l'accreditamento dell'Agenzia presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali, anche per lo svolgimento di progetti in regime di cofinanziamento o nell'ambito della gestione indiretta.

7. Per i progetti con finanziamento dell'Unione europea, di organizzazioni internazionali o di Stati esteri, il trasferimento delle responsabilita' all'Agenzia e' subordinato al consenso dei soggetti finanziatori. Il MAECI assicura la continuita' degli interventi in corso alla data di piena operativita', conformemente agli impegni assunti prima dell'entrata in vigore della legge istitutiva, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 2010 e dell'articolo 11, lettera c), del decreto legislativo n. 123 del 2011. A seguito del subentro dell'Agenzia negli interventi di cui al presente comma, i fondi occorrenti sono trasferiti all'Agenzia con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

8. L'utilizzo dei fondi trasferiti all'Agenzia in base al presente articolo e' soggetto al regime dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile applicabile all'Agenzia.

DECRETO 2015-07-22, n. 113 — Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo». (15G00128) | Capo VII * * Disposizioni transitorie e finali *

Art. 26

Trasformazione delle unita' tecniche in sedi all'estero

1. Dalla data di piena operativita', le unita' tecniche di cui all'articolo 13 della legge n. 49 del 1987 e le relative sedi distaccate sono costituite come sedi all'estero ed assumono i compiti e le funzioni di cui all'articolo 9, con il trasferimento delle risorse strumentali in dotazione alle predette unita' tecniche. Il personale di cui all'articolo 32, comma 4, della legge istitutiva ivi in servizio, che non opti per il mantenimento in servizio presso il MAECI, conserva l'incarico rivestito alla data di piena operativita'.

Entro i successivi sei mesi, gli interessati sono confermati o trasferiti ad altro incarico con le modalita' di cui all'articolo 17, comma 8, della legge istitutiva. Il personale di cui all'articolo 32, comma 4, della legge istitutiva che opti per il mantenimento alle dipendenze del MAECI e' richiamato di diritto in servizio al MAECI a decorrere da data non successiva a quella di piena operativita'.

2. Il personale assunto in loco ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 49 del 1987 in servizio alla data di piena operativita' e' attribuito alle sedi all'estero per la durata e alle condizioni previste dal contratto individuale di lavoro, nei limiti di cui all'articolo 19, comma 6, della legge istitutiva. Il personale interessato mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza.

3. Con il regolamento di contabilita' sono stabilite le modalita' di trasferimento dei beni mobili e attrezzature dal patrimonio delle unita' tecniche di cui al comma 1 al patrimonio dell'Agenzia.

DECRETO 2015-07-22, n. 113 — Regolamento recante: «Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo». (15G00128) | Capo VII * * Disposizioni transitorie e finali *

Art. 27

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 luglio 2015

Il Ministro degli affari esteri

e della cooperazione internazionale

Gentiloni Silveri

Il Ministro dell'economia

e delle finanze

Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2015

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 1960

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