165.100
LPAMMVwVG
CH-TI
Art. 96 LPAmm Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm)
LPAmm
Art. 96 LPAmm
In ogni stadio del procedimento, il Tribunale cantonale amministrativo può convocare le parti a un’udienza d’istruzione e ordinare un dibattimento.