Art. 35 LPAmm Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm)
Art. 35 LPAmm
1 Il diritto di essere sentito viene esercitato, di regola, per iscritto.
2 L’autorità sente le parti prima di adottare una decisione.
3 Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere, in particolare
a) una decisione incidentale o pregiudiziale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente;
b) una decisione impugnabile mediante opposizione o reclamo;
c) una decisione interamente conforme alle domande delle parti;
d) una misura d’esecuzione.
4 L’autorità non sente le parti prima di adottare una decisione se, in un procedimento di prima istanza, vi è pericolo nell’indugio o se un’audizione preventiva può vanificare lo scopo della decisione, sempreché la decisione sia impugnabile con ricorso e nessun’altra disposizione conferisca alle parti il diritto di essere preliminarmente sentite.