165.100
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CH-TI
Art. 107 LPAmm Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm)
LPAmm
Art. 107 LPAmm
1 Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa oggetto della decisione impugnata passa al Gran Consiglio.
2 L’istanza inferiore può nondimeno modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente, di regola fino all’insinuazione della risposta.
3 Essa emana una nuova decisione, che dev’essere comunicata al Gran Consiglio, e decide sulle spese.
4 Il Gran Consiglio esamina il ricorso solo nella misura in cui non sia divenuto privo di oggetto.