165.100
LPAMMVwVG
CH-TI
Art. 105 LPAmm Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm)
LPAmm
Art. 105 LPAmm
Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo decisione contraria della Commissione competente secondo l’articolo 108, adottata d’ufficio o ad istanza di parte.