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Art. 8 Regolamento sulla gestione dei documenti nell’amministrazione cantonale Regolamento sulla gestione dei documenti nell’amministrazione cantonale

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Art. 8 Regolamento sulla gestione dei documenti nell’amministrazione cantonale

1 La Cancelleria dello Stato, in collaborazione con gli altri dipartimenti, coordina e controlla l’applicazione del presente regolamento e delle raccomandazioni contenute nell’allegato.

2 Rimangono riservate le competenze di vigilanza e consulenza dell’Incaricato cantonale della protezione dei dati, dell’Archivio di Stato e del Controllo cantonale delle finanze.

Entrata in vigore

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