164.200
CH-TI
Art. 4 Regolamento sulla gestione dei documenti nell’amministrazione cantonale Regolamento sulla gestione dei documenti nell’amministrazione cantonale
Art. 4 Regolamento sulla gestione dei documenti nell’amministrazione cantonale
1 Le unità amministrative gestiscono e conservano i loro documenti nel rispetto delle presenti disposizioni, osservando le raccomandazioni contenute nell’allegato.
2 I documenti devono essere completi, affidabili e conservati in modo tale da essere disponibili in ogni momento durante il ciclo della loro esistenza.
3 I documenti devono essere classificati secondo un ordinamento predefinito e facilmente comprensibile.
Organizzazione e responsabilità