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Art. 4 Regolamento sulla gestione dei documenti nell’amministrazione cantonale Regolamento sulla gestione dei documenti nell’amministrazione cantonale

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Art. 4 Regolamento sulla gestione dei documenti nell’amministrazione cantonale

1 Le unità amministrative gestiscono e conservano i loro documenti nel rispetto delle presenti disposizioni, osservando le raccomandazioni contenute nell’allegato.

2 I documenti devono essere completi, affidabili e conservati in modo tale da essere disponibili in ogni momento durante il ciclo della loro esistenza.

3 I documenti devono essere classificati secondo un ordinamento predefinito e facilmente comprensibile.

Organizzazione e responsabilità

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