Art. 3 Regolamento sulla gestione dei documenti nell’amministrazione cantonale Regolamento sulla gestione dei documenti nell’amministrazione cantonale
Art. 3 Regolamento sulla gestione dei documenti nell’amministrazione cantonale
1 La gestione dei documenti consente di elaborare in modo efficace le pratiche, garantendo in particolare la documentabilità, la trasparenza, la sicurezza e la verifica dell’attività amministrativa.
2 La gestione dei documenti permette all’amministrazione, segnatamente
a) di utilizzare e gestire in modo efficiente le informazioni sulle proprie attività;
b) di avere una panoramica sugli affari in corso e di assicurarne il coordinamento ;
c) di rendere conto delle proprie attività al Gran Consiglio e alle autorità di vigilanza ;
d) di consentire a terzi di esercitare i diritti di informazione e di consultazione .
3 La gestione dei documenti costituisce il presupposto per conservare sul lungo periodo i documenti con valore archivistico del Cantone ai sensi della legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 (LArch).