164.100
LArch
CH-TI
Art. 14 LArch Legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici (LArch)
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Art. 14 LArch
1 La consultazione di lasciti o depositi di persone fisiche o giuridiche è disciplinata dalle disposizioni dei contratti di cessione.
2 In assenza di siffatte disposizioni, si applicano quelle relative agli archivi pubblici.