Art. 12 LArch Legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici (LArch)
Art. 12 LArch
1 Il diritto delle persone interessate di ottenere informazioni e di consultare gli archivi in merito ai dati che le riguardano è disciplinato dalla legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987. La limitazione di questi diritti è decisa dai servizi che versano i loro documenti.
2 L’istituto archivistico competente può inoltre differire o limitare la comunicazione di informazioni se essa è incompatibile con una gestione amministrativa razionale, siccome comporta un onere amministrativo eccessivo e sproporzionato e il richiedente non intende sopportarne le spese.
3 Le persone interessate non possono esigere la distruzione o la rettifica di dati; possono unicamente chiedere che ne sia annotato il carattere contestato o l’inesattezza.
Consultazione da parte dei servizi che han no