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164.100 LArch CH-TI

Art. 12 LArch Legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici (LArch)

LArch
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Art. 12 LArch

1 Il diritto delle persone interessate di ottenere informazioni e di consultare gli archivi in merito ai dati che le riguardano è disciplinato dalla legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987. La limitazione di questi diritti è decisa dai servizi che versano i loro documenti.

2 L’istituto archivistico competente può inoltre differire o limitare la comunicazione di informazioni se essa è incompatibile con una gestione amministrativa razionale, siccome comporta un onere amministrativo eccessivo e sproporzionato e il richiedente non intende sopportarne le spese.

3 Le persone interessate non possono esigere la distruzione o la rettifica di dati; possono unicamente chiedere che ne sia annotato il carattere contestato o l’inesattezza.

Consultazione da parte dei servizi che han no

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