Legge sulle pubblicazioni ufficiali (LPU) (LPU)
Table of Provisions (16)
Statutory Text (16 Provisions)
Questa legge definisce e disciplina gli organi di pubblicazione ufficiali del Cantone Ticino.
Organi di pubblicazione
1 Gli organi di pubblicazione ufficiali sono
a) il Bollettino ufficiale delle leggi (BU);
b) la Raccolta delle leggi (RL);
c) il Foglio ufficiale (FU).
2 La Cancelleria dello Stato provvede alla loro pubblicazione.
1 Il Bollettino ufficiale delle leggi è l ’ organo di pubblicazione cronologica degli atti normativi del Cantone Ticino.
2 Nel Bollettino ufficiale delle leggi sono pubblicati
a) la Costituzione cantonale;
b) le leggi e i decreti legislativi;
c) i regolamenti e i decreti esecutivi;
d) gli accordi intercantonali e internazionali di carattere obbligatorio generale che contengono norme di diritto ai quali il Cantone aderisce.
3 Il Consiglio di Stato può disporre la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi di altri atti normativi.
1 La Raccolta delle leggi è la raccolta sistematica degli atti normativi in vigore.
2 Il Consiglio di Stato definisce quali atti normativi sono inseriti nella Raccolta delle leggi.
La Cancelleria dello Stato corregge gli errori ortografici, grammaticali e tipografici che non modificano il senso del testo e adegua le designazioni delle unità amministrative, i rimandi e le abbreviazioni.
1 Nel Foglio ufficiale sono pubblicati
a) gli atti normativi cantonali soggetti a referendum;
b) gli atti che vi devono essere inseriti secondo la legislazione comunale, cantonale e federale;
c) altri atti e avvisi amministrativi, giudiziari e legali.
2 I l Consiglio di Stato può disporre la pubblicazione nel Foglio ufficiale di altri atti e comunicazioni.
La Cancelleria dello Stato stabilisce le tariffe di pubblicazione.
La pubblicazione ordinaria degli atti normativi e degli accordi intercantonali viene effettuata nel Bollettino ufficiale delle leggi.
1 In caso di particolare urgenza, per assicurarne l ’ efficacia o in presenza di circostanze straordinarie, la pubblicazione può essere effettuata tramite internet, media o altri mezzi appropriati.
2 La pubblicazione straordinaria deve essere seguita al più presto da quella ordinaria.
1 Le pubblicazioni ufficiali sono definite, nella loro forma, dal Consiglio di Stato.
2 Esso stabilisce, in caso di più forme di pubblicazione, quella determinante.
Versione determinante degli atti normativi
1 La versione determinante degli atti normativi cantonali è quella pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.
2 La versione determinante degli accordi e degli atti di diritto intercantonale e di diritto internazionale è stabilita dalle relative disposizioni.
1 Le pubblicazioni ufficiali possono contenere dati personali, in particolare dati personali meritevoli di particolare protezione secondo la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987, nella misura in cui questo sia necessario per una pubblicazione prevista in una legge.
2 Il Consiglio di Stato stabilisce le misure necessarie per assicurare la protezione dei dati personali meritevoli di particolare protezione.
1 Le pubblicazioni ufficiali possono essere consultate gratuitamente presso la Cancelleria dello Stato e presso i Comuni.
2 La Cancelleria dello Stato definisce eventuali ulteriori sedi di consultazione.
La Cancelleria dello Stato fissa i prezzi di vendita delle pubblicazioni ufficiali.
Il decreto legislativo che autorizza la pubblicazione di una «Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino» del 28 dicembre 1956 è abrogato.
Entrata in vigore
1 Trascorsi i termini per l ’ esercizio del diritto di referendum, questa legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore. [1]
Pubblicata nel BU 2014 , 544 .
[1] Entrata in vigore: 1 ° giugno 2015 - BU 201 4 , 544.