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Ordinanza — n. 25723/2026 — snpen AI-structured

Ordinanza — n. 25723/2026 — snpen — Ordinanza — n. 25723/2026 — snpen — Corte di Cassazione

Case Number Ordinanza — n. 25723/2026 — snpen
Court / Authority
Decision Date
Jurisdiction Italy — Case Law (IT)

Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)

AI-structured

posto da: FONTANA VINCENZO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 12/02/1969 avverso la sentenza del 18/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO - che Vincenzo Fontana ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, lo ha ...

Headnote / Official Regeste

AI-structured
posto da: FONTANA VINCENZO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 12/02/1969 avverso la sentenza del 18/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO - che Vincenzo Fontana ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, lo ha ...

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Full Text of the Judgment — Ordinanza — n. 25723/2026 — snpen

posto da: FONTANA VINCENZO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 12/02/1969 avverso la sentenza del 18/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO - che Vincenzo Fontana ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 220, in relazione al disposto di cui all'art. 16 n. 3, I. fall., così riqualificata l'originaria imputazione a titolo di bancarotta fraudolenta documentale; - che l'unico motivo di censura - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche - è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale (pag. 5 della sentenza impugnata) ha dato conto delle ragioni fondanti il loro mancato riconoscimento, essendo sufficiente, sotto tale profilo, che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; PQM P