Legislator European & Swiss Legal Corpus
Ordinanza — n. 25663/2026 — snpen AI-structured

Ordinanza — n. 25663/2026 — snpen — Ordinanza — n. 25663/2026 — snpen — Corte di Cassazione

Case Number Ordinanza — n. 25663/2026 — snpen
Court / Authority
Decision Date
Jurisdiction Italy — Case Law (IT)

Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)

AI-structured

ANZA sul ricorso proposto da: MAZZEO GIUSEPPA nato a TAURIANOVA il 26/03/1954 avverso la sentenza del 17/11/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che i tre motivi del ricorso proposto nell'interesse di Giuseppa Mazzeo sono inammissibili perché, salvo qualche variazione lessicale, sono identici a quelli dedotti con l'atto di ...

Headnote / Official Regeste

AI-structured
ANZA sul ricorso proposto da: MAZZEO GIUSEPPA nato a TAURIANOVA il 26/03/1954 avverso la sentenza del 17/11/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che i tre motivi del ricorso proposto nell'interesse di Giuseppa Mazzeo sono inammissibili perché, salvo qualche variazione lessicale, sono identici a quelli dedotti con l'atto di ...

Need to analyze how this precedent applies to your matter?

Cross-reference this judgment against statutes, commentaries, and subsequent citing case law inside Legislator AI.

Open in Legislator →

Full Text of the Judgment — Ordinanza — n. 25663/2026 — snpen

ANZA sul ricorso proposto da: MAZZEO GIUSEPPA nato a TAURIANOVA il 26/03/1954 avverso la sentenza del 17/11/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;Rilevato che i tre motivi del ricorso proposto nell'interesse di Giuseppa Mazzeo sono inammissibili perché, salvo qualche variazione lessicale, sono identici a quelli dedotti con l'atto di appello, dovendosi ribadire che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838 - 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M