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TPF.2024.123 • BSTG CH TPF.2024.123 Dismissed AI-structured

TPF.2024.123 — Appellate Court Denies Motion to Amend Trial Record Based on Contradictory Audio Recording

Case Number TPF.2024.123 (CH_BSTG_001_TPF-2024-123_2024)
Court / Authority
Decision Date
Outcome Dismissed
Jurisdiction Federal Criminal Court (BStGer) (CH)

Decision Summary (Facts, Holding & Outcome)

AI-structured

When a party seeks to amend the trial record to reflect statements not supported by the audio recording, the court must refer to the audio recording, as it is decisive in resolving disputes about the record's content. In this case, the audio recording contradicted the requested amendments to the minutes, leading the appellate court to deny the motion to amend.

Headnote / Official Regeste

AI-structured
Art. 76 cpv. 4 CPP; Art. 78a CPP; Art. 79 cpv. 1 CPP; Art. 79 cpv. 2 CPP — Art. 76 cpv. 4 CPP: Cited as the basis for audio recording of hearings, which is decisive when the content of the minutes is disputed. Art. 78a CPP: Cited as the provision under which audio recordings are acquired as part of the record. Art. 79 cpv. 1 CPP: Cited regarding the rectification of manifest errors in the minutes by the presiding judge.

Key Legal Issues & Applied Statutory Provisions

AI-structured
Art. 76 cpv. 4 CPP

Cited as the basis for audio recording of hearings, which is decisive when the content of the minutes is disputed.

Art. 78a CPP

Cited as the provision under which audio recordings are acquired as part of the record.

Art. 79 cpv. 1 CPP

Cited regarding the rectification of manifest errors in the minutes by the presiding judge.

Art. 79 cpv. 2 CPP

Cited as the provision determining who decides on requests for rectification of the minutes.

Art. 79 cpv. 3 CPP

Cited regarding the authentication and recognizability of material changes to the minutes.

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Full Text of the Judgment — TPF.2024.123

TPF 2024 123

TPF 2024 123

19. Estratto del decreto della Corte d’appello del 6 agosto 2024 (CN.2024.17)

Registrazione audio dei dibattimenti Art. 76 cpv. 4, 78a CPP

Nel caso in cui il contenuto del verbale è controverso, la registrazione audio ha un’importanza decisiva (consid. 1).

Tonaufzeichnung von Verhandlungen

Art. 76 Abs. 4, 78a StPO Bei Streitigkeiten über den Inhalt des Protokolls ist die Tonaufnahme von ausschlaggebender Bedeutung (E. 1).

Enregistrement audio des débats Art. 76 al. 4, 78a CPP Lorsque la teneur du procès-verbal est litigieuse, l’enregistrement audio a une importance décisive (consid. 1).

Riassunto dei fatti:

Con istanza di rettifica del verbale dei dibattimenti è stata chiesta la modifica del verbale in un modo che non corrisponde a quanto emerge dalla registrazione audio del dibattimento.

La Corte d’appello ha respinto l’istanza.

123 TPF 2024 125

Estratto dei considerandi:

1. In virtù dell’art. 76 cpv. 4 CPP i dibattimenti possono essere registrati mediante supporto sonoro. In tal caso si può rinunciare alla rilettura del verbale e alla sua sottoscrizione da parte della persona interrogata. Le registrazioni sono acquisite agli atti (art. 78a CPP). Nel caso in cui il contenuto del verbale è controverso, la registrazione audio ha un’importanza decisiva. Questa chiarisce se quanto trascritto nel verbale riprende quanto dichiarato durante l’interrogatorio (NÄPFLI, Basler Kommentar, 3a ediz. 2023, n. 14 ad art. 78a CPP).

Giusta l’art. 79 cpv. 1 CPP chi dirige il procedimento rettifica le sviste manifeste insieme con l’estensore del verbale; ne informa successivamente le parti. Oltre alle sviste manifeste di cui all’art. 79 cpv. 1 CPP possono tuttavia sussistere anche delle verbalizzazioni non corrette e materialmente sbagliate. In questo caso le modifiche sono ammissibili unicamente in un procedimento formale di rettifica del verbale. Le istanze di rettifica del verbale sono da inoltrare immediatamente dopo la scoperta dell’errore. Una domanda tardiva comporta la decadenza del diritto (NÄPFLI, op. cit., n. 3 ad art. 79 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4a ediz. 2023, n. 2 ad art. 79 CPP). Sulle istanze di rettifica del verbale decide chi dirige il procedimento (art. 79 cpv. 2 CPP). Le rettifiche, le modifiche, le cancellature e le aggiunte sono autenticate dall’estensore del verbale e da chi dirige il procedimento. Le modifiche materiali sono eseguite in modo da lasciare riconoscibile il testo originario (art. 79 cpv. 3 CPP).

2. Nella fattispecie i dibattimenti sono stati registrati mediante supporto sonoro, le parti ne sono state informate all’inizio del dibattimento. Come già comunicato all’avv. M. e alle parti, dalle registrazioni audio del caso in esame non risulta quanto fatto valere dall’avv. M. (le parti rilevanti degli audio in riferimento alla sua istanza si possono ascoltare a partire dal minuto 25:55 per quanto concerne il file audio nr. 1 e dal minuto 2:47 per quanto concerne il file audio nr. 2). Dalle registrazioni audio emerge piuttosto che è avvenuto quanto già precisato nello scritto del 21 giugno 2024, e meglio, per quanto concerne la prima richiesta:

«La Presidente del Collegio giudicante chiede all’avv. M. se vuole replicare.

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L’avv. M. chiede di fare una pausa per poter leggere e preparare i contro argomenti.

La Presidente del Collegio giudicante rende attento l’avv. M. del fatto che la replica è in linea di principio spontanea.

L’avv. M. chiede 10 minuti di pausa, se per la Corte va bene.

La Corte concede all’avv. M. 10 minuti di pausa.»

Mentre per quanto concerne la seconda richiesta di rettifica:

«La Presidente del Collegio giudicante chiede all’avv. M. se, indipendentemente dalla sua richiesta di rinvio e sospensione [complemento rispetto al verbale di dibattimento attuale], ci sono dei punti precisi del dispositivo della sentenza di primo grado che intende impugnare. In caso affermativo, lo invita ad indicarli subito.

L’avv. M. non ha altri punti da impugnare se non la retribuzione del patrocinatore d’ufficio di G.»

3. Alla luce di quanto precede, essendo gli audio del dibattimento determinanti e non trovando le dichiarazioni dell’avv. M. alcun riscontro negli atti, l’istanza di rettifica del verbale principale di dibattimento deve essere respinta.

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20. Estratto della sentenza della Corte dei reclami penali nella causa A. contro Ufficio federale di giustizia del 26 agosto 2024 (RR.2024.79)

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Romania; estradizione; ne bis in idem Art. 5 cpv. 1 lett. b, 55 AIMP, art. 54 CAS

Il giudice dell’assistenza ha l’obbligo di vigilare che l’estradizione non sia concessa per una sanzione eseguita o ineseguibile secondo il diritto estero, ciò che è qui palese in virtù del diritto determinante nell’Unione europea (consid. 2.1–2.2).

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