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Ordinanza — n. 25008/2026 — snpen AI generated

Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds are merely repetitive of rejected appellate arguments.

Case Number Ordinanza — n. 25008/2026 — snpen
Court / Authority
Jurisdiction Italy (IT)
Decision Date
Outcome Inadmissible

Legislator summary

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal was merely a reproduction of arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant argued that the lower court incorrectly evaluated probative evidence regarding a aggravated attempted robbery, but the court found no specific misreading of the trial record. Consequently, the appeal was rejected as lacking a genuine legal comparison with the lower court's reasoning.

Legislator headnote

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds are merely repetitive of those already rejected by the appellate court and do not present a new legal argument or specific misreading of the facts.

Keywords

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Repetitive Grounds Supreme Court Review Probative Evidence Evaluation

Cited Legislation

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Cited Case Law

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
216260-01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
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Full text

posto da: BOMBACI GADER HOSNI (06S5VEL) nato il 28/01/2002 avverso la sentenza del 09/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Hosni Bombaci Gader; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità dell'imputato per il reato di tentata rapina pluriaggravata, con particolare riferimento alla erronea valutazione delle risultanze probatorie, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché risulta meramente riproduttivo di rilievi già dedotti in appello e compiutamente disattesi dalla Corte territoriale, cosicché le doglianze prospettate devono ritenersi non connotate da un effettivo confronto con le corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della sentenza impugnata ed invero volte a prefigurare una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie, risultando del tutto avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito e, pertanto, estranee al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260-01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01); considerato che la Corte di merito, con motivazione approfondita e immune dai vizi dedotti, ha specificamente indicato le ragioni che militano per la sussistenza della responsabilità del ricorrente per il reato allo stesso attribuito, individuando in particolare come oggettivo riscontro alla narrazione dei fatti offerta dalla persona offesa, sulla cui credibilità ed attendibilità intrinseca la Corte pure si sofferma, le dichiarazioni del testimone oculare Diaconu, conformi alla versione dei fatti fornita dalla stessa persona offesa, essendo invece rimasta del tutto carente di riscontri la versione fornita dall'imputato (si veda la pagina 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. P.Q.M